Cassazione Penale, Sentenza n. 27594/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Verbania che, in sede di richiesta di applicazione della pena su accordo ex art. 444 c.p.p., aveva assolto gli imputati per il reato di falso in scrittura privata (art. 483 c.p.) ritenendo assente il dolo: i giudice di primo grado aveva ritenuto che gli imputati, cittadini extracomunitari non a conoscenza della normativa italiana e avendo seguito le indicazioni di un intermediario, non avessero consapevolezza della falsità della dichiarazione di residenza. Il Procuratore ha dedotto che tale assoluzione è erronea perché dagli atti emergevano dichiarazioni formali di residenza discordanti e quindi non poteva ritenersi mancanza del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il GIP, pur in presenza di richiesta di patteggiamento, non potesse emettere un'assoluzione per mancanza di dolo sulla base degli elementi critici della fattispecie, la cui complessità e il ruolo dell'intermediario avrebbero richiesto un esame dibattimentale o il rigetto della richiesta di applicazione della pena. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Verbania per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il procedimento per l'applicazione della pena su accordo delle parti: il giudice, chiamato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, può accogliere o respingere la richiesta. L'articolo rinvia all'art. 129 per le ipotesi in cui il giudice debba assolvere. Non impedisce il controllo di legittimità quando la decisione sia di proscioglimento per insussistenza del fatto.
art. 129 cod. proc. pen.
Elenca le cause di proscioglimento che il giudice deve applicare anche se c'è accordo sulla pena. La Corte ricorda che il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 va valutato correttamente in termini di elemento oggettivo e soggettivo del reato; il criterio dell'evidenza si applica solo in casi specifici previsti dal comma 2.
art. 483 cod. pen.
Falsità in scrittura privata o dichiarazioni mendaci su atti che, nel caso concreto, riguardano la dichiarazione di residenza. La Corte ha ritenuto che la sussistenza del dolo in relazione a tali dichiarazioni non potesse essere esclusa senza un esame più approfondito, data la complessità fattuale e il ruolo dell'intermediario.
art. 425 cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione per insufficienza, contraddittorietà o mancanza della prova. La Corte sottolinea che questa causa di assoluzione non rientra tra quelle richiamate dall'art. 444 c.p.p. e non può prevalere sull'accordo delle parti in sede di patteggiamento.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto è impugnabile per tutti i vizi previsti dall'art. 606, sicché la decisione resa in seguito ad accordo sulla pena è soggetta a controllo di legittimità quando comporti proscioglimento.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non esime il giudice dal verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto; se la qualificazione è dubbia o la vicenda è complessa, il giudice deve respingere l'accordo e non può limitarsi ad assolvere per mancanza di dolo senza adeguata istruttoria.
- L'assoluzione per mancanza del dolo deve fondarsi su accertamenti che escludano ragionevolmente la soggettività del reato; in presenza di elementi che inducono a dubbi (es. ruolo attivo di un intermediario, dichiarazioni formali discordanti), è preferibile il dibattimento o un altro rito probatorio piuttosto che l'assoluzione in sede di patteggiamento.
- Le sentenze di proscioglimento per insussistenza del fatto sono impugnabili in Cassazione per i vizi di legge previsti dall'art. 606 c.p.p.; l'accordo sulla pena non limita il sindacato di legittimità quando l'esito è un proscioglimento.
- Le cause di proscioglimento richiamate dall'art. 129 c.p.p. hanno una portata specifica e non possono essere sostituite dall'assoluzione per insufficienza di prova prevista dall'art. 425 c.p.p. nel contesto del patteggiamento.
- In situazioni con imputati stranieri e possibile influenza di intermediari, occorre particolare cautela nel ritenere assenti il dolo o la consapevolezza: tali circostanze non determinano automaticamente l'assenza di responsabilità penale.
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