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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30196/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censurava la sentenza d'appello su quattro motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) per aver la Corte rifiutato di rinviare l'udienza dell'1/12/2020 nonostante il difensore (avv. Romagna) risultasse positivo al tampone Covid e avesse tempestivamente chiesto il rinvio con PEC e certificato medico; 2) inosservanza delle norme processuali per presunta omessa notifica all'imputato nel domicilio eletto del decreto di citazione a giudizio d'appello; 3) manifesta illogicità della motivazione circa l'acquisizione e la prova, lamentando l'assenza di elementi certi che attribuissero al ricorrente la titolarità dei file e della documentazione sequestrata; 4) manifesta illogicità della motivazione sulla riconducibilità dell'azione delittuosa al ricorrente, basata su congetture. Il primo motivo (legittimo impedimento del difensore per Covid) è stato ritenuto decisivo e assorbente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo: ha rilevato la nullità collegata al rifiuto del rinvio, poiché la richiesta di trattazione in aula era stata tempestivamente comunicata via PEC (13/11/2020) e la successiva comunicazione di legittimo impedimento (27/11/2020) con certificato medico era regolarmente pervenuta. Tuttavia, accertata la intervenuta prescrizione dei reati (termine finale fissato al 20/02/2022, tenuto conto dei termini ordinari, degli eventi interruttivi e delle sospensioni per astensione e misure Covid), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La norma sul diritto di difesa è stata invocata per censurare il mancato rinvio: la Corte ha ritenuto che la mancata accoglienza della istanza di impedimento del difensore abbia determinato una nullità rilevante ai fini del giusto processo.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamata solo per segnalare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto in virtù delle disposizioni emergenziali; non ha impedito però il riconoscimento del legittimo impedimento comunicate via PEC.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La sintesi e i limiti di motivazione sono stati formulati nei limiti strettamente necessari in base a questa disposizione nell'esposizione dei motivi di impugnazione.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    La sospensione dei termini per l'emergenza Covid è stata calcolata ai fini della determinazione del termine prescrizionale complessivo.

  • articoli di reato indicati in sentenza

    "artt. 4771 482, 640 cod. pen."

    La sentenza impugnata riguarda reati richiamati nella motivazione; la Corte di cassazione ha comunque pronunciato l'annullamento per prescrizione senza entrare nel merito pieno della colpevolezza, essendo i reati estinti.

Massime di principio

  • La comunicazione tempestiva e documentata (es. PEC + certificato medico) di un legittimo impedimento del difensore, specialmente per ragioni di salute pubblica (Covid), deve essere attentamente valutata dal giudice: un diniego ingiustificato può comportare nullità per violazione del diritto di difesa.
  • La richiesta di "discutere in aula" inviata prima e la successiva comunicazione di impedimento inviata con la stessa modalità (PEC) sono conciliabili; il giudice non può ritenere irrilevante il secondo atto per assenza di un formale istanza precedente se la documentazione prova la volontà e la tempestività della difesa.
  • Quando la nullità processuale è accertata a seguito di impugnazione, il giudice di legittimità può comunque non disporre il rinvio se nel frattempo i reati sono estinti per prescrizione: in questi casi è possibile l'annullamento senza rinvio.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto non solo dei termini ordinari e degli eventi interruttivi, ma anche delle sospensioni operate per cause straordinarie (es. adesione all'astensione degli avvocati, misure emergenziali Covid) e va documentato nel ragionamento motivazionale.
  • In situazioni simili, è essenziale per la difesa produrre prova chiara e tempestiva dell'impedimento (PEC ricevuta dal tribunale, certificato medico) e sollevare immediatamente l'eccezione di nullità per preservare il diritto di difesa.

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