Cassazione Penale, Sentenza n. 3873/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione limitato al riconoscimento delle aggravanti, articolato in quattro motivi: 1) vizio di contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n.5 c.p. (simulazione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio), con la tesi che tale aggravante non fosse stata originariamente contestata nell'imputazione; 2) carenza di motivazione circa l'aggravante per il fatto commesso da tre o più persone, perché non sarebbe provata l'esistenza e l'azione del terzo complice; 3) vizio di valutazione e motivazione circa la rilevanza del danno (valore dei beni sottratti pari a euro 2.900 ritenuto non sufficientemente elevato) e l'erronea valorizzazione di parametri estranei (condizioni economiche delle vittime senza prova che fossero note agli autori, valore affettivo, modalità, vulnerabilità); 4) violazione relativa alla configurazione della minorata difesa (circostanza aggravante) per insufficiente considerazione dell'età e dell'effettiva ridotta capacità di difesa delle vittime e per presunta difformità tra imputazione e decisione sulla aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso, in parte, inammissibile e nel complesso infondato; ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'appello di Potenza nei confronti di Ornella Boccardi per furto in abitazione con più aggravanti (tra cui simulazione di incarico pubblico/alternativa della pluralità di soggetti, fatto commesso da tre persone, danno di rilevante gravità e minorata difesa). In particolare: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la difesa non aveva contestato in appello la correttezza della contestazione dell'aggravante (acquiescenza al primo giudice) e non poteva sollevare ex novo in Cassazione tale vizio; il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la motivazione di merito (dichiarazioni delle vittime e assenza di effrazione) era congrua e non manifestamente illogica; il terzo motivo è stato respinto poiché i giudici di merito hanno valutato correttamente il valore e la rilevanza dei monili anche per il loro valore familiare e la vulnerabilità delle vittime; il quarto motivo è stato rigettato perché l'aggravante della minorata difesa era puntualmente indicata nell'imputazione e risultava provata dalle modalità del fatto. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 5 c.p.
L'aggravante è integrata quando l'agente millanti la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per agevolare il furto; tale aggravante può concorrere alternativamente o congiuntamente con l'ipotesi del furto commesso da tre o più persone e può essere ritenuta anche se rubricata in modo impreciso purché la descrizione fattuale sia chiara.
art. 624-bis, 3° comma, cod. pen.
art. 624-bis, 3° comma c.p.
La contemporanea sussistenza di più aggravanti può far rientrare il fatto nella fattispecie aggravata prevista da norme speciali che richiamano più elementi aggravanti.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Le norme sulla correlazione tra imputazione e sentenza richiedono che l'imputato abbia sufficiente conoscenza degli elementi di fatto contestati; tuttavia non è sempre necessaria la specifica indicazione della norma formale quando la precisa enunciazione fattuale permette la difesa.
art. 61, nn. 5 e 7, cod. pen.
Si tratta di richiamo alle circostanze aggravanti generali (tra cui la minorata difesa e il numero dei concorrenti) utilizzate per valutare la gravità del reato.
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 e art. 609 comma 2 c.p.p.
La Corte di legittimità non può esaminare questioni che non siano state prospettate nel ricorso per cassazione e, ancor prima, non possono essere dedotte questioni che non siano state sollevate in appello salvo i casi espressi dalla legge.
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Principio di devoluzione: l'appello devolve al giudice d'appello solo le questioni che la parte abbia effettivamente dedotto, per cui nuove doglianze non sollevate in appello non possono essere prospettate in cassazione.
art. 598 cod. proc. pen.
Regole sulla perdita di efficacia della sentenza di primo grado per difetto di corrispondenza tra accusa e decisione; la verifica deve rispettare il principio di devoluzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia condannato alle spese processuali.
art. 125 cod. proc. pen.; art. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU
art. 125 c.p.p.; art. 24, 111 Cost.; art. 6 CEDU
Richiami alla garanzia del giusto processo e del diritto di difesa: erano invocati dalla ricorrente in relazione alla presunta carenza di contestazione dell'aggravante e al rischio di pregiudizio della difesa, ma la Corte ha ritenuto che non fosse stato dimostrato un concreto pregiudizio.
Massime di principio
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni che non siano state dedotte in appello, salvo i casi di rilevanza d'ufficio espressamente previsti; il principio di devoluzione limita le doglianze di legittimità.
- La correttezza della contestazione di un'aggravante può essere soddisfatta anche da una chiara enunciazione fattuale dell'elemento aggravante, senza la necessità di una puntuale indicazione normativa, purché l'imputato abbia potuto conoscere gli elementi di fatto contestati e predisporre la difesa.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito se la motivazione non è manifestamente illogica, contraddittoria o omessa; le diverse valutazioni delle stesse prove non costituiscono vizio di diritto.
- L'aggravante per 'danno di rilevante gravità' può essere valutata anche considerando il valore affettivo dei beni, la vulnerabilità delle vittime e le modalità del fatto; non esiste una soglia matematica fissa se non stabilita dalla giurisprudenza consolidata, e la valutazione spetta ai giudici di merito.
- La condizione di minorata difesa si apprezza sulla base delle condizioni oggettive di vulnerabilità e delle modalità concrete del reato (es. inganno che induce a far entrare estranei in casa); non è sufficiente contestare genericamente l'età delle vittime senza provare l'assenza di effettivo pregiudizio alla capacità di difesa.
- Per ottenere l'annullamento per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è necessario dimostrare una trasformazione radicale dell'accusa tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa; mere difformità non sempre comportano nullità se gli elementi fattuali erano noti all'imputato.
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