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Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di d.a.spo. emesso dal Questore di Vibo Valentia prot. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che non paiano sussistere i denunciati profili di illegittimità del DASPO. Ha inoltre ritenuto che il pregiudizio prospettato non presentasse i requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare. La domanda di sospensione è stata quindi respinta ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Vibo Valentia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario del DASPO ha impugnato il provvedimento del Questore di Vibo Valentia chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo non espone i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che sono stati denunciati profili di illegittimità dell'atto e prospettato un pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso sia una sufficiente apparenza di illegittimità sia un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede una valutazione positiva, sia pure sommaria, dei profili di illegittimità dedotti e del pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di tali presupposti giustifica il rigetto della domanda.
  • La valutazione cautelare è compiuta con la sommarietà propria della fase interinale e non comporta, da sola, una definizione nel merito della controversia sull'impugnazione del provvedimento amministrativo.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice lo ritenga giustificato, anche in assenza di una decisione favorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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