Sentenza del 07/06/2018 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IVA - Il credito di imposta desumibile dalle dichiarazioni e non contestato si prescrive in 10 anni - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso IVA. L'Ufficio sosteneva che il rimborso fosse precluso dalla mancata presentazione, entro due anni, del modello VR e che tale omissione impedisse di verificare la spettanza e l'esatta quantificazione del credito. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15794/2017, aveva però stabilito che, quando il credito IVA è già desumibile dalla dichiarazione del contribuente e non è contestato dall'Amministrazione, non è necessaria un'apposita istanza mediante modello VR: si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, non il termine biennale di decadenza.
La decisione
La Commissione tributaria, in sede di rinvio, ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Ha dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto e riconosciuto il diritto dei contribuenti a ottenere il rimborso IVA richiesto, ritenendo tempestiva la domanda perché presentata entro il termine decennale di prescrizione. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese dei precedenti giudizi, del giudizio di Cassazione e del giudizio di rinvio, per complessivi 6.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15794/2017
In tema di IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'A.F., non è all'uopo necessaria alcuna istanza di rimborso; non trova applicazione il termine biennale di decadenza, bensì solo quello decennale di prescrizione.
Il credito IVA risultante dalla dichiarazione e non contestato dall'Amministrazione può essere richiesto entro il termine ordinario decennale di prescrizione, senza che la mancata presentazione del modello VR entro due anni comporti la decadenza dal rimborso.
Termine ordinario decennale di prescrizione
La richiesta di rimborso del credito IVA deve essere presentata entro dieci anni quando il credito è già desumibile dalla dichiarazione ed è rimasto non contestato dall'Amministrazione finanziaria.
Termine biennale di decadenza per il rimborso IVA
Il termine biennale non si applica al caso esaminato, poiché il credito risultava dalla dichiarazione e non era contestato. La mancata presentazione del modello VR, pertanto, non ha determinato la perdita del diritto al rimborso.
Massime di principio
- Quando il credito IVA emerge chiaramente dalla dichiarazione fiscale e l'Amministrazione finanziaria non lo contesta, il diritto al rimborso non è normalmente soggetto al termine biennale collegato alla presentazione del modello VR, ma al termine ordinario decennale di prescrizione.
- La mancata presentazione di un modello formalmente previsto non comporta automaticamente la perdita del rimborso se l'Amministrazione dispone già degli elementi necessari per individuare il credito e non ne contesta l'esistenza.
- Per ottenere il rimborso è comunque necessario che il credito sia effettivamente risultante dalla dichiarazione, non sia stato contestato o rettificato e che la richiesta sia presentata entro il termine di prescrizione applicabile.
- Il silenzio dell'Amministrazione su una richiesta tempestiva di rimborso può essere impugnato e, se il credito è certo e documentato, può essere rimosso dal giudice con il riconoscimento del diritto alla restituzione.
- La decisione riguarda una situazione specifica: non può essere estesa automaticamente ai casi in cui il credito sia contestato, non risulti dalla dichiarazione, sia stato oggetto di rettifica o richieda verifiche sostanziali sulla spettanza o sull'importo.
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