Cassazione Penale, Sentenza n. 20088/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva la mancanza di motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. In particolare si contestava che il Tribunale si era limitato a richiamare la pericolosità sociale in termini generici, senza valutare adeguatamente i parametri dell'art.133 c.p. e le particolari condizioni personali del ricorrente (es. attività lavorativa regolare dal 2013 al 2024, incensuratezza all'epoca dei fatti).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione, rilevando l'insufficienza motivazionale: il giudice di merito si era limitato a un'affermazione tautologica di "elevata pericolosità sociale" senza un accertamento individualizzato e motivato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Lodi esclusivamente sulla questione dell'espulsione, fermo restando l'affermazione di responsabilità (la condanna sostanziale resta irrevocabile).
Norme richiamate
art.86 T.U. stupefacenti
Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato
La Corte ricorda che l'art.86 non può dispensare il giudice dall'accertamento concreto della pericolosità sociale: l'espulsione richiede una valutazione individualizzata e motivata della pericolosità, non un automatismo.
art.73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma sostanziale del reato per cui è stato condannato il ricorrente; rilevante per il richiamo all'ambito di applicazione dell'art.86 che contempla l'espulsione per i condannati per tali reati.
art.444 ss. cod. proc. pen. (patteggiamento)
Ragiona sul carattere della sentenza di patteggiamento: quando la misura di sicurezza non è parte di un accordo, è possibile impugnare la motivazione secondo le regole ordinarie (art.606 c.p.p.).
art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per cassazione mosso dal difensore per vizio di motivazione sulla misura di sicurezza.
art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti dell'appellabilità/impugnabilità delle sentenze di patteggiamento: se la misura non è frutto di accordo tra le parti, la cassazione per motivazione resta ammissibile nei casi previsti; la Corte lo applica per consentire il riesame della misura di espulsione.
Corte Costituzionale, sentenza n.58 del 24/2/1995
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che imponeva l'ordine d'espulsione senza l'accertamento concreto della pericolosità sociale; da qui l'obbligo di una valutazione motivata e individualizzata prima di applicare l'espulsione.
Massime di principio
- La misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art.86 T.U. stupefacenti non è automatica: il giudice deve accertare e motivare in concreto la pericolosità sociale dello straniero prima di disporla.
- Nelle sentenze di patteggiamento, se la misura di sicurezza non è il frutto di un accordo tra le parti, è possibile impugnare per vizio di motivazione secondo le ordinarie regole di cassazione (art.606 c.p.p. e art.448 c.p.p. ove applicabile).
- La motivazione deve essere individualizzata e fare riferimento ai parametri legali (art.133 c.p. e pertinenti elementi personali e di condotta): semplice enunciazione di 'elevata pericolosità' è insufficiente.
- L'annullamento per carenza motivazionale sulla misura non rimuove l'accertamento di responsabilità: la condanna sostanziale rimane, mentre la questione dell'espulsione va rinnovamente valutata dal giudice di merito.
- La valutazione della pericolosità sociale è principalmente di cognizione (giudizio di merito) e può essere ulteriormente valutata in sede di esecuzione; il giudice di rinvio deve condurre un esame approfondito e motivato delle circostanze personali e dei comportamenti del condannato.
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