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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34791/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda un immobile sito in Paternò del quale i ricorrenti erano comproprietari della metà indivisa, mentre l'altra metà era riferita al dante causa della resistente. I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della quota residua, per ottenere la proprietà esclusiva del bene. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e dichiarato inammissibile l'intervento dell'erede; la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello principale e integrale accoglimento di quello incidentale della resistente, aveva dichiarato ammissibile l'intervento e la legittimazione dell'erede, confermando però il rigetto della domanda di usucapione e ponendo le spese a carico degli appellanti. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 1158 c.c., sostenendo che i giudici avessero erroneamente ritenuto esistente un immobile già presente sul fondo e non provato il possesso uti dominus idoneo ad escludere il compossesso altrui; 2) ancora violazione dell'art. 1158 c.c., lamentando che fosse stata svalutata la prova del possesso esclusivo dei ricorrenti e che la controversia non fosse una comunione ereditaria ma ordinaria; 3) violazione degli artt. 1165 e 1167 c.c., contestando il ragionamento sulla edificazione sul fondo, l'asserita interruzione del possesso e la ritenuta reciproca tolleranza tra i comproprietari; 4) violazione del d.m. 55/2014, per la liquidazione delle spese sul valore indeterminabile anziché sul valore dichiarato nell'atto introduttivo e in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, perché le doglianze miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, profili non sindacabili in cassazione se non nei limiti ristretti del vizio motivazionale oggi consentito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specifica critica della ratio decidendi: la sentenza d'appello non si era fondata sull'interruzione del possesso, ma sull'accertamento in fatto di un compossesso e di una situazione di reciproca tolleranza, con conseguente applicazione del principio per cui il comproprietario può usucapire la cosa comune solo provando un possesso esclusivo, inconciliabile con il godimento altrui e tale da manifestare in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la liquidazione effettuata in base allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, rilevando che, in mancanza di elementi specifici, concreti e precostituiti per stimare il valore dell'immobile, la causa va considerata indeterminabile e non assume rilievo dirimente la mera dichiarazione difensiva del valore della domanda. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione della proprietà occorre la prova di un possesso utile, esclusivo e continuato per il tempo di legge; nel caso di comproprietà il possesso deve risultare incompatibile con il godimento degli altri partecipanti.

  • art. 1165 c.c.

    La disciplina dell'usucapione si coordina con le norme sul possesso e sulle sue cause di interruzione, ma la censura deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di pretesa interruzione del possesso; la Corte non ne accoglie la prospettazione perché la decisione di merito si fonda su un diverso accertamento fattuale.

  • art. 1146 c.c.

    In tema di successione nel possesso, l'avente causa a titolo derivativo non subentra automaticamente nel possesso materiale, diversamente dal successore a titolo universale.

  • art. 1164 c.c.

    Nel compossesso, il compartecipe può usucapire senza necessità di formale interversione, ma deve provare un'estensione del possesso in termini di esclusività e una volontà inequivoca di possedere uti dominus.

  • art. 360 c.p.c.

    La contestazione della valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto non integra, di per sé, violazione di legge né i ristretti vizi motivazionali oggi deducibili in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la critica alla sufficienza o persuasività della motivazione.

  • art. 15 c.p.c.

    Per le cause relative a beni immobili il valore si determina secondo i criteri legali; in mancanza di parametri attendibili e precostituiti la causa è di valore indeterminabile.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa si determina in base alla domanda secondo i criteri legali, non in base alla mera dichiarazione del difensore sul valore.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Ai fini della liquidazione delle spese, se il valore effettivo della controversia non è determinabile con i criteri normativi, la causa va trattata come di valore indeterminabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta del consigliere consente l'applicazione delle conseguenze previste in tema di condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis comporta la condanna del ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il comproprietario che invochi l'usucapione della quota altrui deve provare un possesso esclusivo, continuato e inequivocamente incompatibile con il godimento degli altri partecipanti; la mera astensione degli altri dall'uso del bene non basta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo attacca una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, esso è inammissibile.
  • In tema di spese processuali, quando il valore della causa immobiliare non sia determinabile con elementi oggettivi, precostituiti e attendibili, il giudice può qualificare la controversia come di valore indeterminabile, senza essere vincolato dalla mera dichiarazione difensiva del valore.
  • La liquidazione delle spese può legittimamente essere effettuata sullo scaglione del valore indeterminabile quando manchino dati certi per stimare il valore effettivo della controversia.
  • La contestazione della persuasività della motivazione o della sufficienza dell'apprezzamento istruttorio non integra, di regola, un vizio deducibile come violazione di legge in cassazione.
  • rami

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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