Cassazione Penale, Sentenza n. 34621/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
AllSystem ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia (30/06/2021) chiedendo l'annullamento senza rinvio e la declaratoria di estinzione dei reati per la morte dell'imputato intervenuta il 23/09/2021, prima del passaggio in giudicato della sentenza (la motivazione era depositata il 05/10/2021). La società sosteneva che la morte dell'imputato estingue il rapporto processuale penale e, conseguentemente, le statuizioni civilistiche rese nel processo penale, richiamando gli artt. 129, 575, 578, 609 comma 2 e 620 comma 1 lett. a) c.p.p. e l'art. 150 c.p., nonché la giurisprudenza consolidata sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Brescia, dichiarando i reati estinti per morte dell'imputato e revocando le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata. La decisione si fonda sul principio per cui la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato, determina la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile connesso, impedendo la conferma delle statuizioni civilistiche in sede di gravame, salvo il caso particolare dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, per i quali l'art. 578 c.p.p. consente al giudice di decidere comunque sulla pretesa civile.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
menzionato nel ricorso e nella decisione
La Corte applica il principio che la morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato comporta l'estinzione del reato; pertanto la sentenza che non è divenuta irrevocabile va annullata senza rinvio.
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento procedurale nella richiesta di estinzione del reato per morte dell'imputato.
art. 620 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali applicabili in relazione all'impugnazione e agli effetti dell'estinzione del reato.
art. 575 cod. proc. pen.
Utilizzato per sostenere l'interesse del responsabile civile ad impugnare con i mezzi attribuiti all'imputato al fine di far revocare le statuizioni civili in caso di evento estintivo che riguarda l'imputato.
art. 150 cod. pen.
Richiamato per affermare che la morte dell'imputato estingue il rapporto sostanziale e processuale e i suoi effetti penali e civilistici.
art. 578 cod. proc. pen.
menzionato nella decisione e nella giurisprudenza richiamata
Interpretato come norma eccezionale che consente al giudice penale di deliberare sulla pretesa civilistica solo quando il reato sia estinto per amnistia o prescrizione; tale possibilità non si estende alla morte dell'imputato.
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza penale non definitiva.
- Con la morte dell'imputato cessano anche il rapporto processuale civile inserito nel processo penale e le statuizioni civilistiche rese nei confronti dell'imputato; le statuizioni civili non possono essere confermate in sede di gravame.
- Il giudice può decidere comunque sulla pretesa civilistica solo nei casi specifici previsti dall'art. 578 c.p.p. (estinzioni per amnistia o prescrizione); tale deroga non si applica alla morte dell'imputato.
- Il responsabile civile conserva interesse e legittimazione ad impugnare per ottenere la revoca delle statuizioni civili qualora intervengano eventi estintivi che incidano sulla posizione dell'imputato (es. decesso prima della definitività).
- Pratica consigliata: in caso di decesso dell'imputato prima del passaggio in giudicato, produrre tempestivamente certificato di morte e chiedere l'annullamento senza rinvio e la revoca delle statuizioni civili richiamando la giurisprudenza consolidata.
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