Cassazione Penale, Sentenza n. 12233/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato (15/11/2023) a mesi 8 di reclusione e €300 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato, e aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di duplicazione valutativa e motivazione carente nel bilanciamento tra aggravanti e attenuante di lieve entità (art.62 n.4 c.p.); 2) mancato riconoscimento di attenuanti generiche, con censura sull'uso del silenzio dell'imputato; 3) illegittima revoca della sospensione condizionale senza contraddittorio e in violazione del divieto di reformatio in peius; 4) errato riconoscimento dell'aggravante per minorata difesa (uso dell'orario notturno e assenza di persone); 5) carenza motivazionale nella determinazione della pena e uso improprio dell'«allarme sociale" come parametro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente bilanciato l'attenuante della lieve entità del danno con le aggravanti, senza violare il principio del ne bis in idem; ha ritenuto inammissibile e infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché mancavano elementi concreti di meritevolezza; ha dichiarato legittima la revoca, ex officio, della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168, comma 1 c.p. (revoca "di diritto") in presenza di tre condanne definitive per delitti della stessa indole, spiegando che la revoca in tal caso è meramente ricognitiva e non discrimen di reformatio in peius; ha escluso l'ammissibilità dei motivi sollevati per la prima volta in Cassazione (aggravante minorata difesa e doglianze sulla motivazione della pena) e, in generale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p. (attenuante della lieve entità del danno)
La circostanza attenuante della lieve entità del danno è stata riconosciuta nei suoi elementi essenziali ma senza attribuirle un peso specifico tale da prevalere sulle aggravanti; è stata quindi bilanciata in equivalenza con le aggravanti riconosciute
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche / meritevolezza)
Per riconoscere attenuanti generiche occorre motivare positivamente la meritevolezza con elementi concreti; la semplice invocazione o il silenzio dell'imputato non bastano
art. 133 c.p. (parametri per la determinazione della pena)
La Corte richiede motivazione individualizzata sui parametri solo se articolata e dedotta in grado e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione; la determinazione della pena rientra in valutazioni di merito se non correttamente dedotta in appello
art. 168, comma 1 c.p. (sospensione condizionale della pena - revoca)
La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168, comma 1, quando ricorra la fattispecie (es. nuovo delitto della stessa indole), è automatica e meramente ricognitiva: il giudice prende atto dell'avvenuta condanna e può revocare ex officio senza instaurare un nuovo contraddittorio
art. 606, comma 1 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
I motivi devono fondarsi su i vizi tassativamente indicati; la Corte ha valutato i motivi presentati alla luce delle fattispecie di cui all'art.606
art. 173 disp. att. c.p.p. (limiti della motivazione in cassazione)
Il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalle norme procedurali
art. 178, lett. c) c.p.p. (nullità)
La doglianza sulla presunta nullità per mancato contraddittorio è stata ritenuta infondata perché la revoca prevista dall'art.168 è atto ricognitivo e non discrezionale
art. 597 e art. 507 c.p.p. (divieto di reformatio in peius)
Il divieto di reformatio in peius non opera quando il giudice d'appello compie un atto meramente ricognitivo che rileva un effetto già prodotto ope legis (es. revoca ex art.168); in tali ipotesi la revoca può essere disposta anche se l'appello è stato proposto solo dall'imputato
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il diritto al silenzio e il divieto di utilizzarne il comportamento contro l'imputato sono richiamati: la Corte ha precisato che il silenzio non è stato usato in senso punitivo ma solo per segnalare l'assenza di elementi di meritevolezza
Massime di principio
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può utilizzare gli stessi elementi fattuali: non costituisce ne bis in idem se il giudice prima verifica la sussistenza dell'aggravante e poi ne valuta il peso specifico ai fini del bilanciamento
- Le attenuanti generiche richiedono motivazione specifica e positiva: non sono riconosciute per presunzione e il semplice richiamo a caratteristiche soggettive o il silenzio dell'imputato non sono sufficienti
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art.168, comma 1, c.p. è un effetto "di diritto" e il giudice può rilevarla d'ufficio senza un contraddittorio ad hoc; tale provvedimento è meramente ricognitivo e non violifica il divieto di reformatio in peius quando il provvedimento ha natura dichiarativa
- Le censure non sollevate nei gradi precedenti (appello) e introdotte solo in Cassazione sono, di regola, inammissibili; la Corte di legittimità non è chiamata a riesaminare questioni di merito non dedotte anteriormente
- L'uso dell''allarme sociale' non può sostituire una motivazione giuridica sui parametri di pena; la determinazione della pena richiede motivazione individualizzata secondo i parametri dell'art.133 c.p., purché la questione sia stata sollevata nei termini processuali
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