Sentenza del 30/01/2018 n. 2220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEG, IRAP, ritenute e addizionali regionali, oltre interessi e sanzioni, riferite all'anno d'imposta 2000. I primi due motivi riguardavano la presunta invalidità o inesistenza della notifica, effettuata presso una sede effettiva di Albenga anziché presso la sede legale e il domicilio fiscale di Roma. Il terzo motivo riguardava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, sostenendo che il debito derivasse da un mero errore materiale nella dichiarazione e che il contribuente potesse far valere l'inesistenza del debito anche in giudizio. Il quarto e quinto motivo contestavano la tardività della dichiarazione integrativa, sostenendo l'applicabilità del termine più ampio previsto dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998. Equitalia ha proposto ricorso incidentale sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a eventuali vizi della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo valida la notifica effettuata presso una sede effettiva diversa dalla sede legale, poiché l'atto aveva raggiunto concretamente la società, che ne aveva avuto conoscenza e aveva proposto ricorso anche nel merito. La notifica, al più irrituale, non era inesistente né insanabile. La Corte ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il contribuente può contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal rispetto dei termini per la dichiarazione integrativa. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale di Equitalia è stato dichiarato inammissibile, sia per la mancata indicazione del parametro normativo e del vizio denunciato, sia perché Equitalia era risultata integralmente vittoriosa sulla questione della notifica e quindi priva di soccombenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c)
La notifica degli atti tributari può ritenersi valida anche se effettuata in luogo diverso dalla sede legale o dal domicilio fiscale, quando l'atto sia comunque giunto effettivamente a conoscenza del destinatario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la sua applicazione deve essere coordinata con il principio secondo cui il raggiungimento dello scopo può sanare eventuali irregolarità della notifica.
Codice di procedura civile, art. 145
In materia di notifiche alle persone giuridiche, la notificazione può essere valida quando effettuata in un luogo collegato effettivamente all'attività del destinatario e comunque idoneo a garantirne la conoscenza.
Codice civile, art. 46
Il domicilio della persona giuridica non esclude che una notifica effettuata presso una sede effettiva diversa possa raggiungere validamente il destinatario.
Codice di procedura civile, art. 156
La nullità per inosservanza delle forme non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Disciplina le dichiarazioni integrative e i relativi termini. Tuttavia, i termini previsti per la dichiarazione integrativa non impediscono al contribuente di contestare in giudizio una pretesa tributaria fondata su errori della dichiarazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
È richiamato per individuare il termine entro il quale poteva essere presentata la dichiarazione integrativa secondo la disciplina applicabile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Riguarda i controlli automatizzati delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute; tale procedimento non impedisce di contestare l'effettiva inesistenza del debito tributario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina l'istanza di rimborso, ma la possibilità di chiedere il rimborso o presentare una dichiarazione integrativa non esaurisce gli strumenti di difesa del contribuente in sede contenziosa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, tra cui la cartella di pagamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie, nei limiti dei motivi previsti dalla legge processuale civile.
Codice di procedura civile, art. 360
Richiede che il ricorso per cassazione indichi specificamente il vizio denunciato e il relativo parametro normativo; la totale omissione di tali indicazioni può determinare l'inammissibilità.
Principio di emendabilità della dichiarazione tributaria
La dichiarazione fiscale, in quanto dichiarazione di scienza salvo specifiche eccezioni, può essere corretta dal contribuente. Anche quando siano scaduti i termini per la dichiarazione integrativa, il contribuente può sempre opporsi in giudizio alla maggiore pretesa allegando errori di fatto o di diritto che incidano sull'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Una notifica tributaria effettuata presso una sede diversa da quella legale non è automaticamente invalida: se la sede è effettiva e l'atto è concretamente conosciuto dal destinatario, la notifica normalmente raggiunge il proprio scopo e non può essere annullata per mera irregolarità formale.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notifica è fondamentale: l'inesistenza ricorre solo in casi estremi di totale mancanza dell'attività notificatoria o di collegamento con il destinatario; la notifica eseguita presso una sede effettiva del destinatario è normalmente, al più, irregolare o nulla sanabile.
- Il contribuente può contestare in giudizio l'effettiva esistenza del debito tributario derivante da errori nella dichiarazione, anche se il termine per presentare una dichiarazione integrativa è scaduto.
- La scadenza dei termini per correggere formalmente una dichiarazione non preclude di per sé la difesa sostanziale contro una pretesa fiscale inesistente o maggiore del dovuto; occorre però provare l'errore e la sua incidenza sull'obbligazione tributaria.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione la norma violata e il vizio processuale o sostanziale denunciato; un motivo privo di tali indicazioni può essere dichiarato inammissibile.
- Il ricorso incidentale presuppone una soccombenza effettiva: la parte integralmente vittoriosa su una questione non può impugnare in via incidentale quella stessa questione solo per ottenere una diversa motivazione.
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