Sentenza n. 1338/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del Verbale GLI con attribuzione ore di sostegno per l’a.s. 2025 /2026 trasmesso in data 03/09/2025 con il quale il Dirigente Scolastico dell-OMISSIS- “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS-di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico, per l’anno scolastico 2025/2026; b) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale GLI e atto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l’assegnazione al minore di sole 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’annullamento del relativo verbale e l’accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per tutte le 30 ore settimanali di frequenza scolastica. Ha dedotto la gravità della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, il riconoscimento dell’invalidità con indennità di accompagnamento e la prescrizione, contenuta nella diagnosi funzionale, del sostegno con rapporto in deroga. In via cautelare ha chiesto l’assegnazione provvisoria delle 30 ore. Il TAR, con decreto monocratico, aveva ordinato all’istituto scolastico il riesame dell’atto e l’assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica. Prima della trattazione collegiale, l’amministrazione ha assegnato al minore un insegnante di sostegno per l’intero tempo scuola, pari a 30 ore settimanali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’istituto scolastico si è conformato al decreto cautelare monocratico e ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito, assegnando 30 ore settimanali di sostegno. Il Collegio ha ritenuto che la notificazione del ricorso e il successivo decreto cautelare abbiano avuto efficacia causale sulla nuova determinazione dell’amministrazione. Ha quindi applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando solidalmente le amministrazioni resistenti al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La ricorrente ha richiamato la situazione di handicap grave del minore quale elemento a sostegno della necessità di un numero integrale di ore di sostegno.
art. 56 c.p.a.
misura cautelare monocratica
È stato utilizzato quale fondamento della misura cautelare urgente adottata prima della camera di consiglio.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, dato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché l’amministrazione, conformandosi al decreto cautelare, ha soddisfatto integralmente l’interesse della ricorrente.
art. 93 c.p.c.
distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti, antistatario
Ha costituito il fondamento della distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se il nuovo assetto amministrativo deriva dall’esecuzione di una misura cautelare.
- La notificazione del ricorso e l’adozione di una misura cautelare possono assumere rilievo causale ai fini della soccombenza virtuale, qualora l’amministrazione si conformi alla misura e soddisfi la pretesa del ricorrente durante il giudizio.
- In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente per effetto dell’attività amministrativa successiva al ricorso, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione.
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