Sentenza n. 1285/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza n. 198/2025 del 22/01/2025 del Tribunale Ordinario di Torino, munita di formula esecutiva il 30/01/25 e notificata in pari data, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente Dalò Cristina la somma di € 500,00 annui, tramite attivazione della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2024/2025 (per un totale di € 3.000,00).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, notificata al Ministero il 30 gennaio 2025 e non impugnata nei termini. Il titolo giudiziale imponeva l'accredito, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per complessivi 3.000 euro, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha domandato anche la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata al Ministero e divenuta definitiva; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante accredito sulla Carta elettronica delle somme riconosciute, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'Amministrazione, la penalità può essere esclusa quando ricorrano le altre ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel caso concreto, il TAR ha valorizzato la già disposta nomina del Commissario ad acta, la complessità e serialità del contenzioso relativo alla Carta del docente, le difficoltà operative e organizzative del Ministero, nonché la natura non essenziale e meramente eventuale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del lavoratore. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese legali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre, anche d'ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma con il limite della manifesta iniquità e delle altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto processuale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Tabella n. 21 dell'Allegato 1; art. 4, comma 1
È stato utilizzato per la liquidazione delle spese di lite, con dimidiazione dei parametri e ulteriori riduzioni in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. secondo Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
La penalità di mora nei confronti del debitore pubblico, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando sussistano autonome altre ragioni ostative collegate alla specialità della posizione pubblica e alle difficoltà dell'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato avente a oggetto il pagamento o l'accredito di somme da parte di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente, la definitività del giudicato e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge per l'adempimento consentono al giudice di ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
- In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuando anche un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva e ponendo i relativi oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando, oltre alla manifesta iniquità, ricorrano autonome altre ragioni ostative; tra queste possono rilevare la complessità e serialità degli adempimenti, le documentate difficoltà organizzative e operative dell'amministrazione e l'efficacia sostitutiva della già disposta nomina del Commissario ad acta.
- La nomina del Commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura adeguata per assicurare l'esecuzione del giudicato e può giustificare il rigetto dell'astreinte quando la penalità non risulti necessaria o proporzionata rispetto alle concrete modalità dell'inadempimento pubblico.
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