Sentenza del 18/02/2015 n. 3210 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale notificata il 13 settembre 2007 per gli anni d'imposta 2002 e 2003. La società aveva contestato, tra l'altro, la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello ritenendo illegittima la cartella e disapplicando la disciplina sopravvenuta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo, anzitutto, che il motivo relativo all'omessa indicazione del responsabile del procedimento fosse stato introdotto tardivamente, soltanto con memoria integrativa, e quindi non fosse stato validamente proposto nel ricorso originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che nel ricorso introduttivo davanti alla CTP non era stata contestata la mancata indicazione del responsabile del procedimento. La censura originaria riguardava invece la mancata indicazione del soggetto che aveva sottoscritto il ruolo, questione diversa. Gli altri due motivi, relativi alla disciplina sull'indicazione del responsabile del procedimento e agli effetti della sua omissione, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
La norma disciplina il termine e le modalità per proporre il ricorso tributario. La Corte l'ha richiamata in relazione alla questione della tempestività del motivo di impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
La norma riguarda la possibilità di precisare o integrare le difese nel processo tributario. Nel caso concreto, la questione era se la contestazione sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento fosse stata introdotta tardivamente mediante memoria.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito in legge
La disposizione è stata richiamata dalla CTR e contestata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla validità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, poiché ha accolto il primo motivo processuale.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 1
La CTR aveva invocato i principi di ragionevolezza e irretroattività dello Statuto dei diritti del contribuente per disapplicare la disciplina sopravvenuta. Anche questa questione è rimasta assorbita.
Legge n. 241 del 1990, art. 5
La norma riguarda l'individuazione del responsabile del procedimento ed è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che l'omessa indicazione nella cartella non determinasse necessariamente l'illegittimità dell'atto.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La disposizione riguarda l'obbligo di motivazione e gli elementi degli atti dell'amministrazione finanziaria. L'Agenzia l'ha richiamata insieme all'art. 5 della legge n. 241 del 1990, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i motivi di impugnazione devono essere indicati tempestivamente e con sufficiente specificità nel ricorso introduttivo; una memoria successiva non può normalmente introdurre una contestazione nuova e distinta.
- La contestazione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento è diversa da quella riguardante la mancata indicazione del soggetto che ha sottoscritto il ruolo: non è sufficiente formulare una censura generica o riferita a un elemento diverso.
- Quando la decisione d'appello si fonda su un motivo introdotto tardivamente o non validamente dedotto, la Cassazione può cassarla senza esaminare le questioni sostanziali subordinate.
- L'accoglimento di un motivo processuale comporta spesso l'assorbimento degli altri motivi e il rinvio al giudice di merito, che dovrà esaminare le questioni ancora non decise.
- La sentenza non stabilisce in via definitiva se una cartella priva dell'indicazione del responsabile del procedimento sia valida o invalida; stabilisce soltanto che, in questo caso, tale contestazione non era stata proposta tempestivamente nel ricorso originario.
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