Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4479/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art.416-bis c.p.), sostenendo la carenza e l'illogicità della motivazione del riesame. In particolare la difesa rilevava: omissione di parti degli atti investigativi; insufficienza e mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Vincenzo Antonio Cianci; la scarsa rilevanza degli elementi indiziari ricavati dalle intercettazioni del 1 febbraio 2020 (sosteneva che i fatti riguardavano una vicenda sentimentale e non spaccio controllato dal clan); mancanza di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente Puce all'associazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizi di motivazione relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore richiedessero un'adeguata e specifica valutazione della attendibilità intrinseca e di riscontri esterni individualizzanti, e che le intercettazioni richiamate non collegassero direttamente Puce all'episodio né dimostrassero in modo logico e convincente che il "Renato" citato fosse il ricorrente. Per queste carenze motivazionali l'ordinanza del Tribunale di Lecce è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al medesimo Tribunale ai sensi dell'art.309 c.p.p.; son dunque assorbite le ulteriori doglianze sulle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    (") giudice del riesame (")

    Disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce ai sensi del medesimo articolo per un nuovo esame

  • art. 416-bis cod. pen.

    (") partecipazione ad associazione di stampo mafioso (")

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha richiesto che per l'applicazione della misura cautelare siano presenti gravi indizi specifici e individualizzanti sulla partecipazione del singolo all'organizzazione mafiosa

  • art. 273 cod. proc. pen.

    comma 1-bis citato nel testo

    Stabilisce che le dichiarazioni del collaboratore ("chiamate in reità") possono integrare gravi indizi solo se hanno attendibilità intrinseca e sono sorrette da riscontri esterni individualizzanti; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale in merito a tali requisiti

  • art. 272 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma da considerare nella valutazione delle prove dichiarative; la Corte ha valutato la necessità di un'adeguata argomentazione sull'attendibilità delle dichiarazioni

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza di annullamento e rinvio

Massime di principio

  • Quando la misura cautelare si fonda principalmente su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve valutare specificamente l'attendibilità intrinseca di tali fonti e indicare riscontri esterni individualizzanti che colleghino il singolo indagato ai fatti contestati.
  • Intercettazioni che non coinvolgono direttamente l'indagato o che riferiscono a un nome comune richiedono una motivazione chiara e convincente che identifichi il riferimento personale; in mancanza, non possono da sole costituire grave indizio di partecipazione a un'associazione mafiosa.
  • La semplice coincidenza di un nome nelle conversazioni ambientali non è sufficiente: è necessario dimostrare contatti, incontri o altre circostanze che colleghino concretamente l'indagato agli interlocutori e al fatto contestato.
  • La difesa può efficacemente impugnare misure cautelari chiedendo la produzione e la valutazione integrale degli atti investigativi richiamati e proponendo spiegazioni alternative plausibili dei fatti (es. vicende personali non criminali).
  • Vizi di motivazione relativi alla mancata valutazione di attendibilità o all'assenza di riscontri possono determinare l'annullamento della misura cautelare in sede di legittimità e il rinvio per nuovo esame, senza che ciò pregiudichi ulteriori valutazioni di merito sul fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.