Cassazione Penale, Sentenza n. 4479/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art.416-bis c.p.), sostenendo la carenza e l'illogicità della motivazione del riesame. In particolare la difesa rilevava: omissione di parti degli atti investigativi; insufficienza e mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Vincenzo Antonio Cianci; la scarsa rilevanza degli elementi indiziari ricavati dalle intercettazioni del 1 febbraio 2020 (sosteneva che i fatti riguardavano una vicenda sentimentale e non spaccio controllato dal clan); mancanza di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente Puce all'associazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizi di motivazione relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore richiedessero un'adeguata e specifica valutazione della attendibilità intrinseca e di riscontri esterni individualizzanti, e che le intercettazioni richiamate non collegassero direttamente Puce all'episodio né dimostrassero in modo logico e convincente che il "Renato" citato fosse il ricorrente. Per queste carenze motivazionali l'ordinanza del Tribunale di Lecce è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al medesimo Tribunale ai sensi dell'art.309 c.p.p.; son dunque assorbite le ulteriori doglianze sulle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
(") giudice del riesame (")
Disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce ai sensi del medesimo articolo per un nuovo esame
art. 416-bis cod. pen.
(") partecipazione ad associazione di stampo mafioso (")
Norma sostanziale contestata: la Corte ha richiesto che per l'applicazione della misura cautelare siano presenti gravi indizi specifici e individualizzanti sulla partecipazione del singolo all'organizzazione mafiosa
art. 273 cod. proc. pen.
comma 1-bis citato nel testo
Stabilisce che le dichiarazioni del collaboratore ("chiamate in reità") possono integrare gravi indizi solo se hanno attendibilità intrinseca e sono sorrette da riscontri esterni individualizzanti; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale in merito a tali requisiti
art. 272 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come norma da considerare nella valutazione delle prove dichiarative; la Corte ha valutato la necessità di un'adeguata argomentazione sull'attendibilità delle dichiarazioni
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza di annullamento e rinvio
Massime di principio
- Quando la misura cautelare si fonda principalmente su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve valutare specificamente l'attendibilità intrinseca di tali fonti e indicare riscontri esterni individualizzanti che colleghino il singolo indagato ai fatti contestati.
- Intercettazioni che non coinvolgono direttamente l'indagato o che riferiscono a un nome comune richiedono una motivazione chiara e convincente che identifichi il riferimento personale; in mancanza, non possono da sole costituire grave indizio di partecipazione a un'associazione mafiosa.
- La semplice coincidenza di un nome nelle conversazioni ambientali non è sufficiente: è necessario dimostrare contatti, incontri o altre circostanze che colleghino concretamente l'indagato agli interlocutori e al fatto contestato.
- La difesa può efficacemente impugnare misure cautelari chiedendo la produzione e la valutazione integrale degli atti investigativi richiamati e proponendo spiegazioni alternative plausibili dei fatti (es. vicende personali non criminali).
- Vizi di motivazione relativi alla mancata valutazione di attendibilità o all'assenza di riscontri possono determinare l'annullamento della misura cautelare in sede di legittimità e il rinvio per nuovo esame, senza che ciò pregiudichi ulteriori valutazioni di merito sul fatto
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