Sentenza del 02/04/2024 n. 283 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il signor M.M. ha impugnato la sanzione irrogata per omessa dichiarazione di somme detenute all'estero (Repubblica di San Marino) per l'anno 2009, contestando l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'articolo 12, comma 2 ter, del decreto legge 78/2009, nonché la validità della delega di firma e l'attribuzione delle somme a lui anziché alla società C. s.r.l.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello confermando la legittimità dell'atto impositivo e della sanzione. Ha ritenuto che il raddoppio dei termini sia una norma procedimentale applicabile legittimamente anche all'anno 2009, non essendo retroattiva nel senso sostanziale, e che la delega di firma fosse correttamente esplicitata. Inoltre, ha condiviso la motivazione dell'Agenzia che le somme estere non dichiarate sono riconducibili al signor M.M. e non alla società, senza violazione del principio della personalità giuridica. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
articolo 4, comma primo, decreto legge 167 del 1990
Obbligo per i contribuenti di dichiarare investimenti e attività finanziarie detenute all'estero; base giuridica della sanzione per omessa dichiarazione.
articolo 12, comma 2 ter, decreto legge 78 del 2009
Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento delle sanzioni in materia di attività estere non dichiarate; norma procedimentale e non sostanziale, applicabile anche agli anni precedenti senza violare il principio di irretroattività.
articolo 43 del d.p.r. 600 del 1973
Norma richiamata in relazione ai termini di accertamento, ma non violata perché il termine ordinario è stato correttamente raddoppiato.
articolo 42, comma primo, d.p.r. 600 del 1973
Richiesta di sottoscrizione degli atti amministrativi; contestazione rigettata in quanto la delega di firma è stata esplicitata anche se non allegata.
articolo 20 del decreto legislativo 472 del 1997
Termini per l'accertamento delle sanzioni raddoppiati dall'articolo 12, comma 2 ter del decreto legge 78/2009.
legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente), articolo 3
Principio di non retroattività delle norme tributarie sostanziali; non applicabile alla norma procedimentale del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto da norme successive può essere applicato anche ad anni precedenti se si tratta di norme procedimentali e non sostanziali, senza violare il principio di irretroattività.
- La delega di firma per gli atti amministrativi deve essere esplicitata ma non necessariamente allegata, e può essere valida anche se mancano riferimenti dettagliati nel provvedimento, purché il delegato sia legittimato.
- La ricostruzione dell'attribuzione di somme estere non dichiarate può avvenire anche senza forare il velo della personalità giuridica, se motivata e supportata da elementi probatori che indicano il reale beneficiario.
- Il contribuente che omette di dichiarare somme estere sconosciute al fisco non può beneficiare di termini più brevi per l'accertamento, in quanto la proroga dei termini non costituisce una modificazione sostanziale degli obblighi tributari.
- L'esercizio del diritto di difesa, anche se basato su motivi infondati, non costituisce necessariamente una difesa temeraria e può escludere la responsabilità aggravata.
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