Cassazione Civile, Ordinanza n. 12106/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stata chiesta alla lavoratrice la restituzione di somme corrisposte dalla società a seguito di una sentenza che aveva convertito il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. In sede di conciliazione la lavoratrice si era obbligata a restituire gli importi ricevuti; il giudice di merito ha poi ritenuto legittima la ripetizione solo nei limiti delle somme effettivamente percepite dalla lavoratrice al netto delle ritenute fiscali, escludendo quindi la restituzione al lordo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul rimborso delle ritenute fiscali e sull’indebito, sostenendo che l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 non fosse applicabile perché il versamento era stato eseguito in adempimento di una sentenza poi modificata, e che comunque le ritenute erano legittimamente operate; (2) violazione delle norme fiscali e processuali per non avere la Corte territoriale applicato l’art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986, che consente al dipendente la deduzione delle somme restituite, e per omessa pronuncia su tale motivo; (3) violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che quest’ultima norma non costituisse un autonomo fondamento di rimborso, ma solo un termine residuale in assenza di discipline specifiche. La Corte ha rigettato tutti i motivi, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il datore di lavoro ha diritto di ripetere solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, e non può pretendere la restituzione di somme lorde mai entrate nel patrimonio del dipendente; il venir meno ex tunc del titolo che aveva giustificato il pagamento rende il versamento fiscale privo di titolo e quindi rimborsabile, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, da chi ha effettuato il versamento. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, perché il rigetto delle censure principali implicava la reiezione anche del motivo non espressamente esaminato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato che, nel recupero di somme corrisposte al lavoratore in forza di una sentenza poi riformata o comunque privata ex tunc del suo titolo, la ripetizione può riguardare solo l’importo netto effettivamente percepito dal dipendente, non il lordo comprensivo delle ritenute fiscali. Ha ritenuto applicabile l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 anche in caso di versamento eseguito dal sostituto d’imposta in forza di titolo giudiziale poi caducato, e ha escluso l’omessa pronuncia sul motivo relativo all’art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986, poiché la decisione di merito comportava necessariamente il suo rigetto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Il diritto al rimborso fiscale spetta in via principale a chi ha eseguito il versamento; la norma si applica anche quando il versamento del sostituto d’imposta, inizialmente dovuto in esecuzione di una sentenza, divenga ex tunc privo di titolo per effetto della riforma o cassazione della sentenza stessa, configurando un obbligo inesistente o non più esistente.
art. 23 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente in tema di ritenute operate dal sostituto d’imposta; non è accolto il rilievo della società sulla sua portata nel caso concreto.
art. 64 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al regime delle ritenute e del sostituto d’imposta.
art. 12 delle preleggi
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione delle norme fiscali e civilistiche invocate.
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sull’indebito oggettivo, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla disciplina fiscale del rimborso.
art. 2041 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle pretese restitutorie, senza che ciò muti l’esito della controversia.
art. 10, comma 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986
Invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità, da parte del dipendente, delle somme restituite nel periodo d’imposta; la Corte non ravvisa una necessità di espressa statuizione autonoma perché la reiezione delle censure principali implica il rigetto anche di tale doglianza.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo che censurava il regime fiscale applicato al recupero delle somme.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
La Corte ritiene che la disposizione operi come norma residuale sul termine per la domanda di rimborso in assenza di disposizioni specifiche; nel caso concreto, però, la disciplina specifica delle imposte dirette è ritenuta applicabile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della censura non espressamente affrontata.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 112 c.p.c. per denunciare un vizio motivazionale/processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per individuare il parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso respinto.
Massime di principio
- Quando una somma è stata corrisposta al lavoratore in esecuzione di una sentenza poi riformata o comunque caducata ex tunc, il datore di lavoro può ripetere soltanto l’importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non anche le ritenute fiscali trattenute e versate all’erario.
- Il versamento effettuato dal sostituto d’imposta in base a una sentenza provvisoriamente esecutiva non resta "error-free" se il titolo giudiziale viene poi riformato o cassato: il venir meno retroattivo del titolo rende il versamento privo di causa e consente il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- In cassazione non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto delle censure esaminate comporta necessariamente la reiezione del motivo non affrontato espressamente, purché il punto non sia decisivo autonomamente per la soluzione della lite.
- La disciplina residuale del rimborso tributario ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 opera solo in assenza di una specifica disciplina applicabile; se la fattispecie ricade nella regola speciale sul rimborso, questa prevale.
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