Sentenza del 10/04/2017 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso di Liquidazione Imp. Registro, Ipotecarie e Catastali- Qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un fondo agricolo, con applicazione ridotta delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. L'amministrazione contestava il possesso o la permanenza dei requisiti necessari per la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, in particolare l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale dei coltivatori diretti e lo svolgimento prevalente dell'attività agricola.
La decisione
La decisione ha stabilito che, per ottenere l'agevolazione, l'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale dei coltivatori diretti deve sussistere al momento dell'acquisto del fondo. Nel quinquennio successivo, invece, deve permanere soltanto l'effettiva coltivazione del fondo: non è necessario conservare anche l'iscrizione previdenziale né dimostrare che l'attività agricola sia svolta in via prevalente. Pertanto, l'eventuale contestazione fondata esclusivamente sulla successiva mancata iscrizione previdenziale o sulla mancata prevalenza dell'attività agricola non è sufficiente a revocare l'agevolazione.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
La normativa richiede il possesso della qualifica soggettiva e dell'iscrizione previdenziale al momento dell'acquisto, mentre nel periodo successivo impone la continuazione della coltivazione del fondo.
Norme in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e imposte catastali
Le agevolazioni sulle imposte relative all'acquisto del fondo possono essere mantenute quando il contribuente continua a coltivare il terreno nel quinquennio previsto, anche se viene meno l'iscrizione previdenziale o la prevalenza dell'attività agricola.
Massime di principio
- I requisiti richiesti per ottenere un'agevolazione possono essere distinti tra requisiti iniziali, da possedere al momento dell'acquisto, e obblighi di conservazione, da rispettare negli anni successivi.
- Per le agevolazioni agricole, l'iscrizione previdenziale deve sussistere al momento dell'acquisto, ma non necessariamente per l'intero periodo successivo.
- Nel quinquennio successivo all'acquisto, l'elemento essenziale è la prosecuzione effettiva della coltivazione del fondo; la sola cessazione dell'iscrizione previdenziale non determina automaticamente la perdita del beneficio.
- L'amministrazione non può revocare l'agevolazione sulla base di un requisito non previsto come obbligo permanente, salvo che la specifica normativa applicabile disponga diversamente.
- In casi analoghi è fondamentale verificare separatamente la situazione esistente alla data dell'atto di acquisto e il comportamento tenuto nel periodo successivo, conservando la documentazione che dimostri l'effettiva coltivazione del fondo.
Testo integrale
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