Cassazione Civile, Ordinanza n. 20598/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per la costituzione di una servitù di elettrodotto aereo su un terreno assoggettato a vincolo preordinato all'esproprio nell'ambito di un'opera di pubblica utilità. La Corte d'appello, in sede di opposizione alla stima, aveva quantificato l'indennità assumendo come base il valore venale del suolo, individuato in euro 24 al mq sulla base di un contratto di costituzione di servitù di cavidotto ritenuto minimo e comparabile, e applicando poi una riduzione a un quarto in riferimento all'abrogato art. 123 R.D. n. 1775/1933. La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: 1) violazione degli artt. 32, comma 1, 37, comma 3, e 44 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male applicato il criterio sintetico-comparativo, comparando terreni non omogenei, valorizzando aree destinate a impianti eolici e trascurando che il terreno aveva destinazione agricola e che il vincolo derivava proprio dal decreto che non avrebbe dovuto incidere sulla stima; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello fondato la decisione su prove ritenute non pertinenti, non considerato le risultanze favorevoli alla società, non disposto una CTU e non motivato sul mancato ricorso a tale mezzo istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e del regime di valutazione della prova, mirassero in realtà a una rivisitazione del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello. La Cassazione ha osservato che la Corte territoriale aveva applicato il metodo sintetico-comparativo, indicando elementi di comparazione e giungendo a una stima motivata del valore del fondo, coerente con i principi già affermati in materia di indennità di servitù di elettrodotto. È stato ribadito che la denuncia ex art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disattende prove legali, e che la denuncia ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo nei limiti in cui si deduca l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto o l'espresso utilizzo del criterio del prudente apprezzamento in violazione di una specifica regola legale; non è invece consentito censurare in cassazione il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove o la scelta di attribuire maggiore forza ad alcune risultanze rispetto ad altre. Nessuna regolazione sulle spese è stata disposta per la tardività e sostanziale non incidenza della difesa degli intimati; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento per il criterio di determinazione dell'indennità, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse solo a contestare la valutazione fattuale del valore del bene.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato una violazione della norma, perché la doglianza investiva l'apprezzamento del fatto e non l'erronea ricognizione della fattispecie astratta.
art. 44, d.P.R. n. 327/2001
Indicato dalla Corte d'appello come base normativa per l'indennità di asservimento, da determinarsi come quota dell'indennità di esproprio in funzione del peso imposto al fondo.
art. 123 R.D. n. 1775/1933
Norma abrogata richiamata solo come criterio indicativo/equitativo per la quantificazione dell'indennità di elettrodotto aereo, in mancanza di altri elementi.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disattende prove legali; non consente di censurare la mera valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una risultanza probatoria un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola legale; non è censurabile il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione concreta dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non può essere utilizzato per veicolare censure sulla sufficienza della motivazione, se non nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei rigorosi limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come norma che impone l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di indennità per servitù di elettrodotto, il criterio sintetico-comparativo impone di stimare il bene sulla base del presumibile valore di mercato, confrontandolo con immobili o atti negoziali effettivamente omogenei e rappresentativi, tenendo conto non solo delle caratteristiche materiali ma anche della concreta situazione giuridico-urbanistica del bene.
- La determinazione dell'indennità di asservimento deve essere sorretta dall'indicazione degli elementi obiettivi di comparazione utilizzati; tuttavia la scelta tra diversi dati comparativi e la valutazione della loro attendibilità appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come meri errori di fatto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti o disapplicazione di prove legali, oppure attribuzione a una prova di un regime legale di valutazione diverso da quello previsto; non è consentito trasformare tali norme in uno strumento per contestare il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può riguardare la ricostruzione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito; le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso tra le parti; non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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