Sentenza n. 2778/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento, - del provvedimento, comunicato a mezzo p.e.c. in data 26 febbraio 2025, emesso dal Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 1-4, Unità Territoriale Municipio 2, con il quale è stato richiesto un conguaglio pari ad € 226.432,34 a titolo di monetizzazione per l’intervento di cui alla s.c.i.a. p.g. 433165 del 9 agosto 2024 relativa a recupero di seminterrato ai fini abitativi; - ove occorrer possa, del rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione in data 19 febbraio 2025 dal quale emerge che la monetizzazione dovuta per l’intervento di cui alla s.c.i.a. p.g. 433165 del 9 agosto 2024 ammonta ad € 226.432,34; - e per l’accertamento, in via principale, della non debenza da parte delle ricorrenti in favore del Comune di Milano di somme a titolo di monetizzazione per dotazioni di servizi in relazione all’intervento di cui alla s.c.i.a. p.g. 433165 del 9 agosto 2024 relativa a recupero di seminterrato ai fini abitativi; - in via subordinata, della debenza da parte delle ricorrenti in favore del Comune di Milano di somme a titolo di monetizzazioni per dotazioni di servizi in relazione all’intervento di cui alla s.c.i.a. p.g. 433165 del 9 agosto 2024 relativa a recupero di seminterrato ai fini abitativi nella misura di € 73.349,55; - in via di ulteriore subordine, della debenza da parte delle ricorrenti in favore del Comune di Milano di somme a titolo di monetizzazioni per dotazioni di servizi in relazione all’intervento di cui alla s.c.i.a. p.g. 433165 del 9 agosto 2024 relativa a recupero di seminterrato ai fini abitativi nella misura di € 98.235,95.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di conguaglio di € 226.432,34 per monetizzazione sostitutiva di aree a standard relative al recupero abitativo di un seminterrato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la richiesta comunale di monetizzazione relativa a una SCIA del 9 agosto 2024, con la quale avevano recuperato ai fini abitativi un seminterrato già destinato a laboratorio, realizzando nove unità immobiliari residenziali per 394,74 mq di superficie lorda. Hanno dedotto, in via principale, la violazione dell'art. 23-ter, comma 1-quater, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il mutamento di destinazione d'uso non fosse soggetto al reperimento di ulteriori aree per servizi. In subordine, hanno invocato la franchigia di 100 mq prevista dall'art. 2, comma 4, della legge regionale Lombardia n. 7/2017. Hanno inoltre contestato l'applicazione dei valori di monetizzazione stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 1512 del 6 dicembre 2024, successiva al perfezionamento della SCIA, deducendo violazione della disciplina previgente, dell'art. 11 delle Preleggi, dei principi tempus regit actum e di irretroattività. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ritenendo che la controversia sulla monetizzazione sostitutiva della cessione di aree a standard rientri nelle questioni relative alla spettanza e liquidazione del contributo di costruzione e dei corrispettivi assimilabili. Nel merito, ha respinto tutte le censure. Quanto alla prima, ha ritenuto applicabile l'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2017, poiché per i seminterrati la disciplina statale rinvia alla legislazione regionale e l'intervento aveva comportato incremento del carico urbanistico. Inoltre, l'art. 11.3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del PGT di Milano impone standard per il cambio da destinazione produttiva a residenziale quando la superficie interessata supera 250 mq, nella misura dell'80% della superficie oggetto di cambio. Il Collegio ha aggiunto che l'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del d.P.R. n. 380/2001 non sarebbe comunque applicabile perché l'intervento non riguardava il semplice mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare, ma il frazionamento dell'originaria unità produttiva in nove unità abitative, con modificazione complessiva dell'assetto edilizio. Quanto ai valori applicabili, il TAR ha distinto la monetizzazione degli standard dal contributo di costruzione: la prima è commisurata al valore economico delle aree da acquisire o all'utilità derivante dalla mancata cessione e deve riflettere la concreta vicenda edilizia e l'attualità dei valori. La deliberazione della Giunta comunale n. 1512/2024 è stata considerata uno strumento di semplificazione e applicazione tecnica dei criteri già stabiliti dal Piano dei Servizi; pertanto, la sua posteriorità rispetto alla SCIA non impediva l'utilizzo di valori equivalenti, anche perché quelli della deliberazione consiliare n. 9/1997 erano divenuti manifestamente inattuali. La doglianza sulla franchigia è stata respinta perché l'esenzione regionale riguarda esclusivamente gli interventi di recupero fino a 100 mq, non una franchigia di 100 mq applicabile agli interventi di maggiore estensione. Gli interventi edilizi devono inoltre essere valutati unitariamente e non parcellizzati, in rapporto al loro complessivo impatto sul carico insediativo. Il ricorso è stato quindi respinto e confermata la debenza dell'intero importo di € 226.432,34. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia, comprese quelle sulla spettanza e liquidazione del contributo di costruzione e dei corrispettivi assimilabili, come la monetizzazione sostitutiva delle aree a standard.
art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, d.P.R. n. 380/2001
nei casi di cui al comma 1-ter [...] il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
L'esenzione dal reperimento di ulteriori aree riguarda il mutamento di destinazione d'uso di una singola unità immobiliare nelle ipotesi previste dalla norma; per le unità seminterrate la disciplina è rimessa alla legislazione regionale. La disposizione è di stretta interpretazione e non si estende a interventi di frazionamento e trasformazione più ampi.
art. 2, comma 4, legge regionale Lombardia n. 7/2017
gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l’incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale [...] Per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda [...] sono esclusi il reperimento [...] e la monetizzazione
Il recupero di seminterrati che incrementa il carico urbanistico è soggetto al reperimento degli standard o alla loro monetizzazione; l'esenzione opera solo per interventi complessivamente non superiori a 100 mq e non costituisce una franchigia applicabile ai primi 100 mq degli interventi più estesi.
art. 11.3 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del PGT di Milano
da categoria funzionale produttivo verso categorie funzionali residenziale e commerciale per SL oggetto di cambio d’uso superiore a 250 mq: 80% della SL
Per il cambio di destinazione da produttivo a residenziale con superficie superiore a 250 mq sono dovute dotazioni territoriali nella misura dell'80% della superficie interessata.
artt. 46 e 51, legge regionale Lombardia n. 12/2005
una somma commisurata al valore economico dell’area da acquisire
Il Comune può prevedere la monetizzazione sostitutiva del reperimento o della cessione delle aree a standard, determinandola in misura commisurata al valore economico dell'area da acquisire; i criteri generali sono stabiliti nel Piano dei Servizi.
art. 11 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi del PGT di Milano
Individua i criteri e le modalità per il reperimento, la cessione o l'asservimento delle dotazioni territoriali e i limiti entro cui è consentita la monetizzazione.
art. 11 delle Preleggi
È stato invocato dalle ricorrenti in relazione alla pretesa applicazione retroattiva dei valori di monetizzazione, ma il TAR ha escluso l'illegittimità dell'utilizzo di valori aggiornati e attuali.
Massime di principio
- La monetizzazione sostitutiva della cessione di aree a standard rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., in quanto corrispettivo assimilabile al contributo di costruzione.
- L'esenzione dal reperimento di ulteriori aree prevista dall'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del d.P.R. n. 380/2001 per il mutamento di destinazione d'uso non si estende a interventi che, oltre al cambio d'uso, comportino il frazionamento dell'unità originaria in più unità immobiliari e una trasformazione edilizia complessiva; la disposizione è di stretta interpretazione.
- Per il recupero di vani e locali seminterrati soggetto alla legislazione regionale, l'art. 2, comma 4, della legge regionale Lombardia n. 7/2017 esclude standard e monetizzazione soltanto per interventi complessivi fino a 100 mq di superficie lorda. La norma non introduce una franchigia di 100 mq applicabile agli interventi di dimensioni superiori.
- La monetizzazione degli standard non coincide giuridicamente con il contributo di costruzione: deve essere commisurata al valore economico attuale dell'area da acquisire o all'utilità derivante dalla mancata cessione e deve riflettere la concreta vicenda edilizia.
- La determinazione concreta dell'importo della monetizzazione compete agli uffici tecnici comunali mediante applicazione dei criteri fissati dal Piano dei Servizi; gli atti successivi che aggiornano i valori possono essere utilizzati come parametri tecnici attuali, anche quando il titolo edilizio si è perfezionato anteriormente, se i parametri previgenti sono divenuti inattuali.
- Gli interventi edilizi devono essere valutati unitariamente, considerando il loro impatto complessivo sul carico urbanistico, senza artificiose parcellizzazioni o scomposizioni dirette a ottenere l'applicazione di regimi esonerativi.
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