Cassazione Penale, Ordinanza n. 08840/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra i reati definiti con due diverse sentenze di condanna. La Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, aveva inizialmente rigettato l'istanza; tale ordinanza era stata annullata con rinvio dalla Prima Sezione della Cassazione perché la motivazione non esplicitava gli elementi processuali posti a base del rigetto e conteneva riferimenti incongrui a un precedente della Sesta Sezione. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha nuovamente respinto la richiesta di continuazione. Contro questa seconda ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo in sostanza che il diniego della continuazione fosse illogico e che la trattazione del ricorso da parte della Settima Sezione fosse impropria perché riservata ai ricorsi ritenuti inammissibili in limine.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico, osservando che la Corte di appello aveva dato una motivazione logico-argomentativa adeguata sul diniego della continuazione e che, nei limiti del giudizio di legittimità, non è possibile rivalutare il merito della scelta. Ha inoltre escluso che l'ordinanza di rinvio fosse in contrasto con la precedente sentenza rescindente, poiché il giudice del rinvio aveva esplicitato gli elementi posti a fondamento della decisione. Infine ha ritenuto infondata la doglianza sulla supposta incompetenza della Settima Sezione, chiarendo che la ripartizione tra sezioni ha natura organizzativa interna e che la procedura ex art. 610 c.p.p. concerne tutti i casi in cui sia ravvisabile una causa di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili
art. 81 c.p.
parametro sostanziale richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza del vincolo della continuazione
art. 610 c.p.p.
disciplina la procedura camerale/filtro per i ricorsi ravvisati come inammissibili; la ripartizione tra sezioni è qualificata come meccanismo organizzativo interno della Corte
Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569
richiamata per affermare che, ai fini della continuazione tra reati associativi, non basta l'omogeneità delle condotte o il riferimento alla tipologia del reato, occorrendo un'indagine specifica su natura, operatività e continuità dei sodalizi
Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375
richiamata in senso conforme al principio sopra indicato sulla necessità di una verifica concreta dell'unicità del disegno e della progressione dell'appartenenza a organizzazioni associative
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati non può essere imposto sulla base del solo dato dell'omogeneità delle condotte o della natura astratta dei reati, ma richiede una verifica concreta degli elementi che dimostrino l'unicità del disegno criminoso o, nei reati associativi, l'effettiva riconducibilità delle condotte a un medesimo contesto organizzativo.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata presenti una motivazione logicamente coerente e specificamente ancorata agli elementi del caso.
- La censura di mancata assunzione di prova decisiva è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del compendio motivazionale e probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- La ripartizione dei ricorsi tra le sezioni della Corte di cassazione risponde a esigenze organizzative interne e non integra un profilo di competenza in senso tecnico; la procedura ex art. 610 c.p.p. è utilizzabile ogniqualvolta il ricorso sia preliminarmente ritenuto inammissibile.
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