Sentenza n. 4520/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Forio in data 30 novembre 2022; - di ogni altro atto pregresso, connesso o conseguenziale e, segnatamente, della Relazione tecnica del 6 maggio 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un ampliamento edilizio e a tettoie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino del 30 novembre 2022, deducendo: incompetenza, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco ai sensi della normativa regionale; violazione della disciplina paesaggistica, assumendo che le opere fossero di ridotte dimensioni e riconducibili a interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica; rilevanza della pendenza di una domanda di sanatoria del 1995 relativa al fabbricato principale, del quale le opere sarebbero state pertinenza; applicabilità della disciplina sull’edilizia libera, comprese le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti e le opere di protezione dal sole; omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria e di motivazione, anche in ragione del tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi. Dagli accertamenti comunali risultava invece un ampliamento di circa 20 mq, con altezza variabile da 2,67 a 3,40 metri, realizzato in muratura, con copertura spiovente in legno impermeabilizzata, finiture interne ed esterne e vano doccia, oltre a due tettoie.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’incompetenza, ritenendo che l’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisca esercizio di una funzione gestionale attribuita al dirigente o al responsabile dell’ufficio comunale competente, senza necessità di una previa delega sindacale, anche nei comuni privi di personale dirigenziale. Ha ritenuto inapplicabile il punto A.5 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017, riguardante impianti tecnologici esterni, poiché l’opera consisteva in un ampliamento edilizio con caratteristiche di volume autonomo. Il manufatto è stato qualificato come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001, soggetta a permesso di costruire, in quanto esterno alla sagoma preesistente, incidente sulla superficie abitabile e idoneo a determinare aumento del carico urbanistico. Il giudice ha escluso che l’opera potesse rientrare nell’edilizia libera relativa a tende, gazebo, VEPA o altre protezioni amovibili, poiché presentava muratura, copertura stabile, impermeabilizzazione, finiture e vano doccia, configurando uno spazio stabilmente delimitato. La pendenza della domanda di sanatoria relativa al fabbricato principale non legittimava la realizzazione o il mantenimento di ulteriori opere abusive: in pendenza del condono sono consentiti soltanto interventi conservativi diretti a preservare il manufatto oggetto della domanda. È stata respinta anche la censura motivazionale, poiché l’ordine di demolizione è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, neppure se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto vincolato dell’ordine demolitorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere di ingiungere la demolizione delle opere abusive; la disposizione speciale individua direttamente il titolare della funzione ripristinatoria.
art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. 267/2000
L’ordinanza di demolizione rientra tra le funzioni gestionali dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e servizi.
art. 109, comma 2, d.lgs. 267/2000
La previsione generale sull’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici nei comuni privi di dirigenti non richiede applicazione quando la competenza è direttamente individuata dalla disciplina speciale dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001
“la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)”
Un ampliamento esterno alla sagoma preesistente, realizzato in muratura e dotato di copertura e impianti, costituisce nuova costruzione.
art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001
“interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA”
La disciplina dell’edilizia libera per le VEPA riguarda esclusivamente gli interventi e i limiti tipizzati dalla norma e non copre un ampliamento edilizio stabile, con variazione di superficie o volume.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001
“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende...”
Le opere di protezione dal sole rientrano nell’edilizia libera solo se non creano uno spazio stabilmente chiuso e presentano caratteristiche tecniche ed estetiche coerenti con la funzione di protezione temporanea.
art. 2 e punto A.5 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017
“installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio”
L’esonero dall’autorizzazione paesaggistica previsto dal punto A.5 riguarda impianti tecnologici esterni, come condizionatori, caldaie, parabole e antenne, e non è applicabile a un manufatto edilizio costituente ampliamento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla disciplina nazionale per la tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è espressione di una funzione gestionale attribuita al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale; tale competenza deriva direttamente dalla norma speciale e non richiede una previa delega del Sindaco nei comuni privi di personale dirigenziale.
- Un manufatto realizzato in ampliamento rispetto alla sagoma preesistente, con muratura, copertura impermeabilizzata, finiture e impianti, integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001 ed è soggetto a permesso di costruire, anche se qualificato dal proprietario come porticato o pertinenza.
- L’edilizia libera relativa a tende, opere di protezione solare e VEPA non comprende manufatti che creino uno spazio stabilmente configurato o che determinino variazioni di superficie, volume o carico urbanistico; la qualificazione dell’intervento dipende dalle sue caratteristiche costruttive effettive e non dalla denominazione utilizzata dal privato.
- La pendenza di una domanda di condono o sanatoria non abilita il richiedente a completare, trasformare o ampliare il manufatto oggetto della domanda; durante il procedimento sono ammessi soltanto interventi diretti a garantirne l’integrità e la conservazione.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico, neppure quando sia adottato tardivamente o quando il destinatario attuale non sia l’autore dell’abuso.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordine di demolizione quando, per la natura vincolata del potere e l’accertata sussistenza dell’abuso, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un contenuto diverso.
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