Cassazione Penale, Sentenza n. 32736/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione d'imposta), contestando l'accertamento dell'imposta evasa ritenuto induttivo/deduttivo: si lamentava che non fossero stati dedotti i costi effettivi (locazione dell'immobile, ammortamento macchinari, costo del personale) e che la Corte territoriale non avesse riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: in assenza di allegazioni o prova, diretta o indiziaria, sui costi non contabilizzati, non potevano essere operati i relativi maggiori oneri deduttivi e pertanto l'accertamento dell'imposta evasa (superiore alla soglia di punibilità) è stato confermato. Analogamente il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato motivato, posto che l'incensuratezza da sola non basta più per ottenere le attenuanti e la Corte ha rilevato l'elemento negativo della condotta di evasione totale protratta negli anni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 5 D.Lgs. 74/2000
Norma che punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con riferimento alla soglia di punibilità determinata dall'ammontare dell'imposta evasa; l'ammontare dell'imposta evasa è elemento costitutivo del reato e va provato.
art. 1, lett. f) D.Lgs. 74/2000
Rilevante per la ricostruzione dell'imponibile e dell'imposta evasa: le regole fiscali sono fonte primaria ma il giudice penale le applica tenendo conto della diversa finalità dell'accertamento; i costi concorrono se sussiste certezza o ragionevole dubbio della loro esistenza.
art. 189 cod. proc. pen.
Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi anche di accertamenti induttivi (es. studi di settore) purché valuti autonomamente gli elementi probatori.
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Principio della libera valutazione della prova secondo le regole della sana critica applicato dal giudice penale agli elementi raccolti, compresi quelli di natura induttiva.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
Normativa che ha inciso sul regime delle attenuanti generiche, stabilendo che l'incensuratezza da sola non giustifica più il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per escludere che il ricorso sia presentato in mala fede e per la quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nei reati tributari il giudice penale può utilizzare accertamenti induttivi (es. studi di settore) per determinare l'imponibile, ma deve esercitare una autonoma valutazione critica degli elementi probatori.
- Se il contribuente/difensore contesta l'esistenza di costi non contabilizzati, è essenziale allegare e documentare fatti o elementi concreti (prove dirette o indiziarie) che consentano di ritenere l'esistenza di tali costi; la mancata allegazione rende legittimo il calcolo induttivo dell'imposta.
- L'onere probatorio circa l'ammontare dell'imposta evasa grava sul Pubblico Ministero, che però deve anche indagare su circostanze favorevoli all'imputato; in pratica, senza prova dei costi, l'accertamento fiscale resiste.
- L'incensuratezza da sola non è sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche: il richiedente deve indicare elementi concreti che giustifichino il trattamento di favore; in mancanza, il diniego è adeguatamente motivato.
- In cassazione i motivi che riproducono argomentazioni già esaminate e ritenute infondate in sede di gravame rischiano l'inammissibilità per mancata specificità; è pertanto importante sollevare questioni nuove o ben correlate alla motivazione impugnata.
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