Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00143/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare, aveva applicato a Graziano Castrignanò la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere uffici direttivi per nove mesi. La misura si fondava sulla ritenuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata a reati quali corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frodi nelle pubbliche forniture, capeggiata dal fratello Marco. Il ricorrente deduceva: (i) l'inammissibilità dell'appello cautelare del P.M.; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge nella riconducibilità di Graziano all'associazione per delinquere; (iii) omissione di esclusione dell'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio); (iv) insussistenza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura, che si fondava su una generica disponibilità del ricorrente "al servizio" del sodalizio senza evidenze concrete di rischio di reiterazione o di coinvolgimento diretto nei reati fine.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo (l'appello cautelare del P.M. è ammissibile anche se mira primariamente a contestare la gravità indiziaria, perché il tribunale dell'appello deve esaminare ex novo tutte le condizioni della cautela quando il G.I.P. non si sia pronunciato sulle esigenze cautelari). Tuttavia, ha accolto i motivi relativi alla mancanza di gravità indiziaria in ordine all'associazione per delinquere e alla carenza delle esigenze cautelari nonché alla sproporzione della misura applicata alla persona fisica. La Corte ha spiegato che non emergono elementi idonei a dimostrare l'organizzazione strutturale minima, la consapevolezza e la durevolezza del sodalizio: la pluralità di reati e l'impiego di più compagini societarie riconducibili al dominus (Marco) non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'associazione. Inoltre, il rischio di reiterazione individuato dal Tribunale derivava dalla perdurante operatività delle società e non dalla posizione del prestanome formale; pertanto la misura interdittiva adeguata sarebbe dovuta essere quella volta all'ente (anche mediante le tutele previste dal d.lgs. n. 231/2001) e non una misura personale sul fittizio amministratore. La Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame senza rinvio.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 231 del 2001

    La Corte afferma che, quando il reato contestato è presupposto della responsabilità da reato degli enti, il pubblico ministero è obbligato ad attivare gli accertamenti nei confronti dell'ente e, se sussistono elementi, ad esercitare l'azione; le misure cautelari devono essere valutate anche tenendo conto delle misure interdittive applicabili all'ente, che possono essere più adeguate e proporzionate rispetto a misure personali sul prestanome.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per spiegare che la responsabilità degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001 non è soggetta al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale; nondimeno la normativa impone al pubblico ministero l'obbligo di accertare e, se del caso, perseguire l'illecito dell'ente.

Massime di principio

  • L'appello del pubblico ministero avverso il rigetto di una misura cautelare che contesta la gravità indiziaria è ammissibile anche se non si sofferma specificamente sulle esigenze cautelari: il giudice d'appello è chiamato a riesaminare ex novo tutte le condizioni della misura quando il G.I.P. non si è pronunciato su di esse.
  • Per configurare il reato di associazione per delinquere servono elementi di gravità indiziaria che dimostrino un'organizzazione minima stabile di uomini e mezzi e la consapevolezza dei partecipanti di far parte di un sodalizio durevole; la mera pluralità di reati o l'impiego di più società riconducibili a un unico dominus non sono di per sé sufficienti.
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità: la misura applicata deve essere la meno invasiva e la più idonea a prevenire il rischio concreto di reiterazione.
  • Quando il rischio di reiterazione dipende dall'operatività di società (strumenti societari utilizzati per commettere reati), la misura interdittiva più adeguata può essere quella diretta all'ente (anche mediante gli strumenti previsti dal d.lgs. n. 231/2001) piuttosto che una misura personale nei confronti del "prestanome", che può essere facilmente sostituito.
  • L'omessa attivazione da parte del pubblico ministero delle indagini e delle iniziative contro l'ente non legittima la compressione non necessaria dei diritti della persona fisica: la scelta di non procedere nei confronti dell'ente non può giustificare l'imposizione di misure più invasive sulla persona quando esistono misure efficaci contro l'ente stesso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.