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Sentenza

Sentenza n. 11284/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del decreto dell'Ufficio Scolastico per la Campania n. 46109 del 06.12.2022, con allegata la Graduatoria di merito del concorso di cui all’art. 59 comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, nella parte in cui non include il ricorrente per surroga della rinunciataria e di tutti gli atti presupposti indicati nel ricorso;

Giustizia amministrativa202301061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'immissione in ruolo del ricorrente ha eliminato l'utilità concreta e attuale dell'eventuale annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto doverosa la declaratoria in applicazione del principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale del Ministero.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e relativa graduatoria di merito, nella parte in cui non prevedevano l'inclusione del ricorrente per surroga di una rinunciataria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, lamentando la mancata previsione della surroga dei posti non assegnati a seguito di rinuncia all'immissione in ruolo e chiedendo l'inclusione nella graduatoria mediante rettifica degli atti concorsuali. Nel corso del giudizio ha dichiarato, con memoria, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, poiché nelle more era stato comunque immesso nei ruoli.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    Disciplina la procedura concorsuale straordinaria cui si riferivano gli atti impugnati; la sentenza non ne esamina nel merito la portata applicativa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente ottiene comunque il risultato sostanziale perseguito mediante l'impugnazione, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo e impone al giudice di conformare la decisione alla sopravvenuta dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso, quando tale carenza di interesse risulti effettiva.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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