Cassazione Civile, Ordinanza n. 30873/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato in via induttiva, per l'anno 2007, maggiori ricavi e quindi maggiori imponibili ai fini IVA, IRPEG e IRAP, facendo leva sull'applicazione degli studi di settore e sulla ritenuta antieconomicità della gestione aziendale. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva invece rigettato l'impugnazione dell'Amministrazione ritenendo che, in assenza di contestazioni sulla regolarità formale delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, non assumessero rilievo né lo scostamento dagli studi di settore né il comportamento antieconomico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis d.l. 331/1993 convertito in L. 427/1993, dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento fondato sia sullo scostamento dagli studi di settore sia sull'antieconomicità della gestione, senza considerare che tali elementi integrano presunzioni idonee a spostare sul contribuente l'onere di fornire adeguate giustificazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'accertamento basato sugli studi di settore costituisce una rettifica fiscale presuntiva, e che, a fronte degli indizi derivanti dall'applicazione dello studio corretto e dalla condotta antieconomica, grava sul contribuente l'onere di indicare e provare, già in sede di contraddittorio amministrativo e poi eventualmente in giudizio, le ragioni dello scostamento. Poiché la CTR aveva escluso la rilevanza di tali elementi senza esaminare le giustificazioni del contribuente, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. 331/1993 conv. in L. 427/1993
Richiamato quale base normativa degli studi di settore e dell'accertamento fondato su gravi incongruenze tra dichiarato e atteso rispetto alle caratteristiche dell'attività.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato tra le norme che disciplinano il potere di rettifica dell'Amministrazione in materia IVA.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato quale norma che consente l'accertamento induttivo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Menzionato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 63-sexies d.l. 331/1993
Indicato dalla Corte come parte del combinato disposto che disciplina l'accertamento mediante studi di settore.
art. 10 L. 146/1998
Indicato dalla Corte come norma che, insieme al d.l. 331/1993, regola l'accertamento basato sugli studi di settore.
Massime di principio
- L'accertamento fondato sugli studi di settore è una forma di rettifica presuntiva: la presenza di gravi incongruenze tra dichiarato e ricavi/compensi attesi legittima l'intervento dell'Amministrazione.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento sugli studi di settore e su elementi di antieconomicità della gestione, il contribuente deve allegare e provare specifiche ragioni giustificative dello scostamento, prima in contraddittorio e poi, se del caso, nel giudizio.
- La regolarità formale della contabilità e delle dichiarazioni non esclude di per sé la legittimità dell'accertamento presuntivo, se sussistono ulteriori elementi indiziari gravi come lo scostamento dallo studio di settore e l'antieconomicità.
- L'antieconomicità della gestione aziendale può costituire un indizio grave idoneo a trasferire sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni plausibili e verificabili della condotta gestionale e del dato fiscale dichiarato.
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