Salta al contenuto
Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 94 del 04/04/2022

Decreto Ministeriale. del 12 aprile 2022, n. 94 ha approvato la Convenzione del 24 febbraio 2022, n. 41 sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali per gli esercizi 2022-2024. La Corte dei Conti ha comunicato con nota prot. n. 23534 del 4 maggio 2022 che il D.M. è stato ammesso alla registrazione il 4 maggio 2022 n. 1187.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti94

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva la Convenzione tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANSFISA per il triennio 2022-2024. L’atto definisce obiettivi generali e specifici dell’Agenzia, modalità di monitoraggio e verifica dei risultati, flussi informativi verso il Ministero, regole sul trasferimento delle risorse e forme di collaborazione operativa tra le due amministrazioni. La Convenzione si inserisce nel quadro del decreto-legge n. 109/2018, dello Statuto di ANSFISA e delle successive modifiche normative del 2021, con particolare attenzione alla sicurezza ferroviaria, stradale, autostradale e dei sistemi a impianti fissi.

Convenzione MIMS-ANSFISA per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto ANSFISA

Convenzione MIMS-ANSFISA per gli esercizi 2022-2024

La Convenzione è stipulata in attuazione dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto di ANSFISA adottato con decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 24, e disciplina per il triennio 2022-2024 i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. L’atto individua obiettivi, risultati attesi, finanziamenti, monitoraggio e regole di collaborazione operativa, nel quadro del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato dai successivi interventi normativi del 2021.

Definizioni e perimetro soggettivo

Ai fini della Convenzione sono richiamate le definizioni di Ministero, Agenzia/ANSFISA, decreto-legge di riferimento, USTIF, Statuto e Regolamento di amministrazione. Il decreto-legge richiamato è il d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, come modificato dal d.l. n. 77/2021 e dal d.l. n. 121/2021 convertito dalla legge n. 156/2021.

Oggetto della Convenzione e durata

La Convenzione regola i rapporti tra Ministero e Agenzia con riguardo agli obiettivi attribuiti all’ANSFISA, ai risultati attesi, all’entità e alle modalità dei finanziamenti, alle strategie di miglioramento dei servizi, alla verifica dei risultati di gestione e alle informazioni che l’Agenzia deve fornire al Ministero su organizzazione, processi e uso delle risorse. È previsto che la Convenzione sia aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno di vigenza.

Obiettivi generali e ambiti di intervento dell’Agenzia

L’ANSFISA, dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, promuove e assicura la vigilanza sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale, delle infrastrutture stradali e autostradali e dei sistemi di trasporto a impianti fissi, fermo restando il ruolo dei soggetti proprietari e gestori.

Nel settore ferroviario l’Agenzia svolge compiti normativi, autorizzativi e di supervisione previsti dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57, relativi rispettivamente alla sicurezza e all’interoperabilità delle ferrovie. Le competenze comprendono anche le reti ferroviarie isolate funzionalmente dal resto del sistema e le ferrovie turistiche di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128.

Per le infrastrutture stradali e autostradali l’Agenzia svolge attività di verifica dell’attività di manutenzione dei gestori e dei relativi risultati, controlli a campione sulle infrastrutture, promozione dei sistemi di gestione della sicurezza, proposte ministeriali in materia di valutazione dell’impatto sulla sicurezza stradale, tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati ai controlli, classificazione dei tratti a elevata incidentalità e della sicurezza della rete esistente, vigilanza diretta, misure di sicurezza temporanee per i tratti interessati da lavori, gestione dei dati, proposta di aggiornamento tariffario, attività di studio e sperimentazione, nonché funzioni ispettive e poteri sulle gallerie ai sensi del d.lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal d.l. n. 121/2021.

Per i sistemi di trasporto a impianti fissi, all’Agenzia sono trasferite le funzioni ispettive e di vigilanza già esercitate dagli USTIF. L’Agenzia disciplina con proprio decreto i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito da infrastruttura e materiale rotabile e, d’intesa con il Ministero, le modalità per la realizzazione e l’apertura all’esercizio di nuovi sistemi.

Obiettivi specifici e priorità

La Convenzione elenca sette obiettivi generali, ciascuno articolato in obiettivi specifici.

Per il miglioramento della sicurezza ferroviaria sono previsti, tra gli altri:

  • individuazione delle modalità di gestione della sicurezza per le ferrovie turistiche;
  • verifica dei piani di sviluppo e adeguamento infrastrutturale e tecnologico delle reti regionali isolate;
  • verifiche e controlli sui gestori e sulle imprese autorizzate al trasporto di merci pericolose, con richiamo alla direttiva del Ministro prot. n. 238 dell’8 maggio 2018 e al DD n. 31 del 22 maggio 2018;
  • promozione della cultura della sicurezza ferroviaria, della just culture e del fattore umano;
  • verifiche sul processo di manutenzione dei gestori dell’infrastruttura.

Per le infrastrutture stradali e autostradali gli obiettivi specifici riguardano:

  • disciplina per la certificazione dei Sistemi per la Gestione della Sicurezza nelle attività di verifica e manutenzione, nonché riconoscimento degli organismi di certificazione di parte terza;
  • attuazione del programma di vigilanza diretta sulle condizioni di sicurezza per l’anno 2022 e adozione del programma 2023;
  • individuazione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie non appartenenti alla rete transeuropea, degli obblighi dei gestori, delle sanzioni e dei profili tariffari;
  • relazione sulle attività di cui all’articolo 3, comma 2, della direttiva 2004/54/CE e sulla procedura di infrazione 2019/2279 relativa alle gallerie italiane.

Per i trasporti a impianti fissi gli obiettivi specifici prevedono la disciplina, con proprio decreto e d’intesa con il Ministero, delle modalità per nuovi impianti fissi e dei requisiti per l’autorizzazione di sicurezza.

In ambito UE e internazionale sono richiamati la partecipazione all’International Transport Forum dell’OCSE, il supporto tecnico al Ministero nei comitati RISC, CTE-OTIF, CE RID-OTIF e negli Executive Boards dei Corridoi Ferroviari Merci Europei, oltre al monitoraggio del piano nazionale di implementazione ERTMS/ETCS.

Sul versante sicurezza, prevenzione della corruzione e trasparenza sono previsti il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, la diffusione della cultura della sicurezza e la sistematizzazione del sistema sanzionatorio.

Sul versante risorse umane sono previsti formazione, lavoro agile stabile, reclutamento, piano di gestione sostenibile con attenzione a impatto ambientale e disuguaglianze di genere, e definizione della struttura organizzativa centrale e territoriale.

Infine, per lo studio e la sperimentazione sull’idrogeno, con riguardo anche alle linee e infrastrutture PNRR e PNC, sono previsti la disciplina tecnica e procedurale per la sicurezza dei treni a idrogeno, lo scambio di esperienze con organismi omologhi e il supporto tecnico al Ministero, anche con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Monitoraggio, flussi informativi e controllo dei risultati

Per l’esercizio dei poteri di vigilanza ministeriale, l’Agenzia deve trasmettere una serie di documenti e informazioni, tra cui la relazione annuale, gli atti regolamentari interni sugli uffici e sulle articolazioni territoriali, le informazioni sulle nomine dei dirigenti non generali e del vicedirettore, i dati sulle iniziative e sugli obiettivi conseguiti, i piani pluriennali di investimento, i bilanci di previsione e i rendiconti, oltre alla proposta di aggiornamento della Convenzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il monitoraggio del conseguimento dei risultati avviene tramite schede tecniche compilate semestralmente. Le schede relative al primo semestre devono essere inviate entro il 30 luglio; quelle relative al secondo semestre entro il 30 marzo dell’anno successivo, unitamente alla relazione annuale.

La relazione annuale deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e illustra le attività svolte, i risultati raggiunti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre e le eventuali proposte migliorative delle performance. Il Ministero può chiedere chiarimenti entro 14 giorni e comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dal ricevimento della relazione o dei chiarimenti; in mancanza di comunicazione, gli obiettivi e i risultati si intendono pienamente raggiunti.

Risorse finanziarie

Il trasferimento delle risorse finanziarie previste dal decreto-legge di riferimento, dall’articolo 15, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 50/2019 e dall’articolo 6 del d.l. n. 121/2021 è subordinato, annualmente, all’assegnazione delle somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero. Poiché si tratta di spese escluse dall’articolo 60, comma 15, del d.l. n. 112/2008, il trasferimento avviene in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’assegnazione.

Collaborazione operativa tra Ministero e Agenzia

Le parti si impegnano a collaborare nel rispetto delle rispettive funzioni per assicurare l’esercizio organico dei compiti istituzionali, lo scambio continuo di informazioni, l’efficacia e l’efficienza dell’azione tecnica e amministrativa, il miglioramento dei servizi e lo sviluppo degli standard di sicurezza. Su richiesta, l’Agenzia fornisce supporto tecnico-professionale al Ministero nei settori di competenza e viceversa; le richieste devono essere riscontrate entro 30 giorni.

Per l’esercizio delle funzioni sul territorio nazionale, ANSFISA può avvalersi delle sedi territoriali del Ministero sulla base di specifici protocolli. Il Ministero mette inoltre a disposizione dell’Agenzia locali attrezzati ad uso ufficio presso la sede ministeriale del complesso Nomentana-Policlinico.

Modifiche e disposizioni finali

La Convenzione può essere modificata o integrata per iscritto su motivata richiesta di una delle parti. Le procedure relative al trasferimento delle risorse e alla verifica dei risultati restano valide fino all’entrata in vigore di una nuova Convenzione, anche se aggiornata ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

La Convenzione disciplina i rapporti tra Ministero e ANSFISA per gli esercizi 2022-2024. Regola obiettivi assegnati all’Agenzia, risultati attesi, finanziamenti, strategie di miglioramento dei servizi, verifica della gestione e modalità informative per consentire al Ministero di conoscere organizzazione, processi e uso delle risorse. È espressamente previsto l’aggiornamento entro il 31 gennaio di ciascun anno di vigenza.

Ambito delle competenze di ANSFISA

L’Agenzia esercita autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e svolge funzioni di vigilanza sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale, delle infrastrutture stradali e autostradali e dei sistemi a impianti fissi. Per il settore ferroviario opera sulle competenze di sicurezza e interoperabilità previste dai decreti legislativi n. 50 e n. 57 del 2019, incluse ferrovie isolate e ferrovie turistiche. Per strade e autostrade svolge attività di verifica, vigilanza, classificazione, gestione dati, proposta tariffaria, studi e controlli, oltre alle funzioni ispettive sulle gallerie. Per i sistemi a impianti fissi subentrano ad ANSFISA le funzioni ispettive e di vigilanza già esercitate dagli USTIF.

Obiettivi generali e specifici

La Convenzione individua sette obiettivi generali: miglioramento della sicurezza ferroviaria; miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali; miglioramento della sicurezza dei trasporti a impianti fissi; partecipazione alle attività UE e internazionali; sicurezza degli utenti e prevenzione della corruzione; valorizzazione delle risorse umane; studi e sperimentazione sull’idrogeno in ambito ferroviario e stradale, con attenzione a PNRR e PNC. Per ciascun obiettivo sono elencati obiettivi specifici, tra cui gestione della sicurezza delle ferrovie turistiche, controlli sui gestori e sul trasporto di merci pericolose, certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza, vigilanza sulle gallerie, monitoraggio ERTMS/ETCS, piano anticorruzione, lavoro agile, reclutamento e disciplina tecnica per i treni a idrogeno.

Monitoraggio, reportistica e verifica dei risultati

L’Agenzia deve trasmettere al Ministero la relazione annuale, gli atti regolamentari interni, le nomine dei dirigenti e del vicedirettore, i dati su iniziative e risultati, i piani pluriennali di investimento, i bilanci e i rendiconti. Il monitoraggio degli obiettivi avviene mediante schede tecniche compilate semestralmente: invio entro il 30 luglio per il primo semestre ed entro il 30 marzo dell’anno successivo per il secondo semestre, unitamente alla relazione annuale. La relazione annuale va inviata entro marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; il Ministero può chiedere chiarimenti entro 14 giorni, e decide sui risultati entro 60 giorni, con meccanismo di silenzio-assenso sugli obiettivi raggiunti in mancanza di risposta.

Risorse finanziarie e collaborazione operativa

Il trasferimento delle risorse è subordinato all’assegnazione delle somme da parte del MEF sui pertinenti capitoli di bilancio; trattandosi di spese escluse dal regime di cui all’art. 60, comma 15, del d.l. n. 112/2008, il trasferimento avviene in unica soluzione entro 60 giorni dall’assegnazione. Ministero e Agenzia si impegnano inoltre a collaborare per lo scambio informativo, il supporto tecnico reciproco, l’uso delle sedi territoriali ministeriali da parte di ANSFISA e la messa a disposizione di locali attrezzati presso la sede ministeriale di Nomentana-Policlinico.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza stradalesicurezza autostradaletrasporti a impianti fissifinanziamenti e contributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.