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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20935/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di successione relativa alla dichiarazione presentata dopo la morte del de cuius. I destinatari dell'atto lo hanno impugnato eccependo, in via preliminare, l'irregolarità della sottoscrizione dell'avviso e, nel merito, deducendo di non essere eredi ma legatari. In primo grado il ricorso era stato accolto per il vizio di sottoscrizione; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi valida la sottoscrizione ma affermandosi che la mera presentazione della dichiarazione non basta a far acquistare la qualità di erede. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione delle norme sull'imposta di successione e sul processo tributario, sostenendo che: la liquidazione avviene sulla base della dichiarazione; i contribuenti avevano provato solo in appello la qualità di legatari; comunque il legatario è soggetto passivo dell'imposta sui rispettivi legati; il giudice tributario, essendo il processo di impugnazione-merito, non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'atto, ma determinare il quantum effettivamente dovuto.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per tardività e difetto di autosufficienza. Ha quindi accolto il motivo dell'Agenzia, ritenendo che, in materia di imposta di successione, il soggetto passivo può essere anche il legatario e che, una volta accertata la qualità di legatario anziché di erede, il giudice tributario non deve annullare integralmente la pretesa, ma deve rideterminare l'imposta dovuta. La sentenza della CTR del Lazio è stata cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 5, 27, 33 e 36 D.lgs. 346/1990

    Sono stati richiamati per sostenere che la liquidazione dell'imposta di successione avviene sulla base della dichiarazione e che anche il legatario è obbligato al pagamento dell'imposta relativa al proprio legato.

  • art. 2 D.lgs. 546/1992

    Richiamato a sostegno della natura del giudizio tributario come giudizio di impugnazione-merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato sotto il profilo della valutazione della prova.

  • art. 1 D.lgs. 346/1990

    La Corte lo legge come disposizione che configura l'imposta di successione come prelievo indiretto sulla circolazione della ricchezza trasferita mortis causa.

  • art. 28 D.lgs. 346/1990

    Indicato come norma che obbliga alla presentazione della dichiarazione sia i chiamati all'eredità sia i legatari, salvo rinuncia.

  • art. 33 D.lgs. 346/1990

    Richiamato per affermare che l'ufficio liquida le imposte sulla base della dichiarazione di successione.

  • art. 36 D.lgs. 346/1990

    L'ultimo comma è interpretato nel senso che i legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati, ferma la responsabilità solidale dell'erede.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato come base dell'ordinanza del tribunale civile prodotta dai contribuenti per dimostrare la loro qualità di legatari.

Massime di principio

  • In materia di imposta di successione, il presupposto impositivo è la chiamata all'eredità, non l'accettazione, salvi gli effetti della rinuncia.
  • La dichiarazione di successione consente all'ufficio di liquidare l'imposta, ma non preclude al contribuente di dimostrare fatti successivi o diversi che incidano sulla pretesa fiscale, come la rinuncia o la qualità di legatario.
  • Il legatario è soggetto passivo dell'imposta di successione per quanto concerne i beni oggetto del legato, sicché l'accertamento della qualità di legatario non elimina la pretesa tributaria ma ne può modificare l'ammontare.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, quando il contribuente prova un fatto che incide solo sul quantum della pretesa e non sulla sua esistenza, il giudice non deve limitarsi all'annullamento dell'atto, ma deve determinare il tributo effettivamente dovuto.
  • Le eccezioni volte a paralizzare solo in parte la pretesa fiscale devono essere esaminate nel merito e possono comportare una riduzione dell'imposta, non necessariamente la caducazione integrale dell'avviso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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