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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19650/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore e terzo)

La controversia

Una banca aveva proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere l’inefficacia nei propri confronti di un atto di compravendita stipulato da due coniugi in favore del figlio. Il tribunale aveva accolto la domanda solo per la quota del coniuge debitore, mentre la corte d’appello aveva esteso l’inefficacia anche alla posizione dell’altro disponente e dell’acquirente. In cassazione uno dei ricorrenti principali contestava, da un lato, l’esistenza del credito posto a base dell’azione e, quindi, la legittimazione e l’interesse ad agire della banca; dall’altro, l’eventus damni, sostenendo che al momento dell’atto il patrimonio residuo era ampiamente capiente e che non potevano essere considerati debiti sorti successivamente; infine censurava la ritenuta consapevolezza fraudolenta del terzo, affermando che la corte territoriale avesse applicato un criterio di mera scientia damni invece del consilium fraudis. Il ricorrente incidentale denunciava a sua volta la violazione dell’art. 2901 c.c., lamentando che la corte d’appello avesse errato nel valutare il pregiudizio patrimoniale senza riferirsi correttamente al momento della stipula e nel quantificare il credito della banca in misura superiore a quella risultante dalle scritture.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondate le censure sulla valutazione dell’eventus damni e sulla persistenza dell’interesse ad agire in revocatoria alla luce di un giudicato sopravvenuto che aveva accertato l’esistenza di un controcredito del debitore verso la banca alla data del 30/6/2009. Ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto del giudicato sopravvenuto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria richiede un credito anche non definitivo, ma l’interesse ad agire e la persistenza dell’eventus damni devono essere verificati sino alla decisione; il giudicato sopravvenuto sul rapporto di credito può incidere sulla permanenza dei presupposti dell’azione.

  • art. 372 c.p.c.

    È stato ritenuto ammissibile il deposito in cassazione di un documento formatosi successivamente, concernente un giudicato sopravvenuto, ai fini della decisione.

  • art. 153 c.p.c.

    Invocato per ottenere la considerazione tempestiva dei fatti e documenti sopravvenuti, venuti ad esistenza dopo la notifica del ricorso e dopo la scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo.

  • art. 360 c.p.c.

    co. 1, n. 3; co. 1, n. 4; co. 1, n. 5

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi ulteriori del ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    Richiamati nei motivi assorbiti come norme sulle presunzioni semplici, senza una autonoma decisione nel merito da parte della Corte.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale tra le censure assorbite, senza decisione autonoma.

  • art. 2091 c.c.

    Norma indicata dal ricorrente principale nel motivo, ma dalla motivazione emerge che il riferimento corretto era all’art. 2901 c.c.; la censura è stata comunque esaminata come doglianza sulla revocatoria.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria il credito del revocante può anche essere eventuale o litigioso; tuttavia il giudice deve verificare fino al momento della decisione che permanga l’interesse ad agire e che l’atto di disposizione continui a pregiudicare la garanzia patrimoniale.
  • L’eventus damni va apprezzato con riferimento alla concreta consistenza del patrimonio del debitore al momento dell’atto e alla sua idoneità a soddisfare le ragioni del creditore; se però interviene un successivo accertamento giudiziale che elimina o modifica il presupposto del credito, tale sopravvenienza deve essere considerata.
  • Il giudicato sopravvenuto tra creditore e debitore sul rapporto obbligatorio può incidere sulla permanenza dei presupposti dell’azione revocatoria e deve essere valutato dal giudice del rinvio.
  • Quando la decisione di merito abbia fondato la revocatoria su una ricostruzione del credito o del pregiudizio patrimoniale non più attuale per effetto di un accertamento definitivo sopravvenuto, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.
  • Nei giudizi di revocatoria, la valutazione della consapevolezza del terzo acquirente resta logicamente dipendente dalla concreta sussistenza e consistenza del pregiudizio arrecato al creditore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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