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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23336/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Deduce due motivi: (1) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver riconosciuto elementi nuovi (riduzione della pena in appello e periodo di carcerazione già scontato dal 17/10/2020, nonché la disponibilità di accoglienza presso la Casa Don Guanella) idonei ad attenuare le esigenze cautelari; (2) violazione degli artt. 133, 275 comma 3-bis e 275-bis c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata valutazione della possibilità di adottare gli arresti domiciliari con strumenti di controllo (braccialetto elettronico) conformemente al principio del minor sacrificio necessario.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che la richiesta era di sostituzione (non di revoca), quindi presupponeva la persistenza di esigenze cautelari; il controllo di legittimità non consente la riconsiderazione del giudizio di merito sulla proporzionalità della misura. I giudici del riesame avevano adeguatamente motivato la decisione richiamando la gravita' della rapina, la violenza usata contro la vittima, l'assenza di elementi nuovi che possano incidere sulle esigenze cautelari, il rischio concreto di recidiva e la mancata collaborazione dell'imputato; la motivazione non appare manifestamente illogica. Inoltre la Corte osserva che il giudice non è obbligato a motivare espressamente l'inidoneità del braccialetto elettronico, potendo ritenersi implicitamente valutata e respinta. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Definisce le esigenze cautelari (incolumità pubblica, conservazione delle prove, etc.); la Corte ricorda che la sostituzione richiede valutazione di proporzionalità e adeguatezza rispetto a esigenze cautelari attuali e concrete

  • art. 275 c.p.p.

    Regola la scelta e la sostituzione delle misure cautelari personali; la Corte ha valutato che non sono emersi elementi idonei a rendere la misura meno afflittiva adeguata

  • art. 275, comma 3-bis e art. 275-bis c.p.p.

    Previsione di strumenti di controllo e modalità di esecuzione delle misure (tra cui possibilmente il braccialetto elettronico); la Corte osserva che il giudice del merito può valutare la non idoneità senza motivare espressamente sull'efficacia del dispositivo

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, rilevante soltanto per la fase processuale davanti alla Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese e possibili somme da versare alla Cassa delle Ammende

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia della decisione quando dalla decisione non derivi la rimessione in libertà, affinché siano adottati eventuali provvedimenti interni

Massime di principio

  • Una richiesta di sostituzione della custodia cautelare (anziché di revoca) implica che permangono esigenze cautelari; il ricorrente deve quindi fornire elementi nuovi che incidano sulla proporzionalità e adeguatezza della misura
  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non rivede il libero apprezzamento del giudice di merito circa la sussistenza e l'intensità delle esigenze cautelari; il suo controllo è limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifesta
  • La gravita' del fatto, la violenza usata, la mancata collaborazione dell'imputato e l'eventuale ignoto stato dei correi sono elementi che rafforzano la permanenza delle esigenze cautelari e giustificano il mantenimento della custodia in carcere
  • La mera riduzione della pena o il tempo di carcerazione già scontato non sono automaticamente sufficienti a ottenere la sostituzione della misura; bisogna dimostrare che tali elementi incidono concretamente sulla proporzionalità della misura
  • Il giudice del merito non è sempre tenuto a motivare espressamente sull'inidoneità di specifici strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico) se la decisione nel suo complesso mostra un'adeguata valutazione discrezionale
  • Impugnazioni basate esclusivamente su un'opinione contrari a quella del giudice del riesame, senza elementi nuovi o vizi manifesti della motivazione, rischiano l'inammissibilità e l'addebito di spese e sanzioni

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