Cassazione Civile, Ordinanza n. 01720/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005 emesso nei confronti di una contribuente poi deceduta, fondato sul metodo sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e collegato a spese per incrementi patrimoniali ritenute incompatibili con il reddito dichiarato. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riduzione del maggior reddito accertato. In appello, proposto dagli eredi della contribuente, la Commissione regionale ha estromesso alcuni coeredi e ha rigettato il gravame. Nel ricorso per cassazione l'erede universale deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2697 e 2727 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva che la CTR avesse trascurato la prova documentale relativa alla disponibilità di somme derivanti dalla vendita di un immobile sito in Roma, in particolare la differenza tra il prezzo risultante dall'atto notarile e quello effettivamente incassato, o quantomeno l'importo di euro 560.000,00, somma che il ricorrente assumeva idonea a dimostrare la provvista finanziaria e quindi la capacità di mantenimento del patrimonio nel periodo accertato. La Corte ha però ritenuto che il documento richiamato riguardasse soltanto una sanzione antiriciclaggio e non accertasse la fonte del denaro, sicché non era idoneo a provare in modo univoco la provenienza non reddituale della somma; ha inoltre osservato che l'eventuale entrata di quella somma nel patrimonio sarebbe stata comunque soggetta a imposizione, e che non era stata dimostrata la sua natura di reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo unico, perché diretto in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e perché il documento invocato non dimostrava la provenienza non reddituale delle somme. La sentenza d'appello è stata considerata conforme all'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e alla giurisprudenza sul redditometro, che configura una presunzione legale relativa superabile solo con prova documentale idonea della disponibilità di redditi esenti o già tassati. È stata inoltre richiamata la disciplina della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. per escludere la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico del reddito: consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; ammette prova contraria solo mediante dimostrazione documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, oppure della minore consistenza del reddito presunto.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di prova nel processo tributario, ma la Corte non ravvisa una sua specifica violazione autonoma rispetto alla corretta applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; nel caso concreto la prova contraria della provenienza non reddituale delle somme gravava sul contribuente.
art. 2727 c.c.
richiamato come norma sulle presunzioni; la Corte ribadisce che, nell'accertamento sintetico, la presunzione legale relativa di capacità contributiva derivante da indici di spesa opera sino a prova contraria documentale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta, in sostanza, diretta contro la valutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione e, in caso di doppia conforme, il vizio è ulteriormente precluso nei limiti previsti dalla legge.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quando l'appello è stato deciso sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.
art. 49, comma 1, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
richiamato solo perché il decreto direttoriale prodotto dal ricorrente riguardava una sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio; non valeva come accertamento della fonte del provento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di beni o l'effettuazione di spese per incrementi patrimoniali integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva, che il giudice non può neutralizzare se non attraverso la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria nel redditometro deve essere documentale e deve dimostrare in modo univoco la provenienza non reddituale delle somme impiegate, oppure la loro già avvenuta tassazione o esenzione; non è sufficiente un documento che lasci solo ipotizzare la disponibilità di denaro.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; se la censura mira solo a contestare il convincimento del giudice di merito, essa è inammissibile.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle sole anomalie che incidono sul "minimo costituzionale" della motivazione; non rileva la mera insufficienza argomentativa.
- In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
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