Cassazione Penale, Ordinanza n. 34655/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza pronunciata il 20 giugno 2025 dalla Corte d'appello di Bari, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con le argomentazioni della decisione impugnata e non indicava specificamente le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della censura. Il testo non precisa i fatti oggetto del processo né il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché la censura di manifesta illogicità era formulata senza una critica argomentata e puntuale della sentenza d'appello e senza l'indicazione specifica degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della richiesta. Ha richiamato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.; la parte disponibile del testo non riporta il dispositivo completo né consente di precisare eventuali statuizioni sulle spese o sulla somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I motivi di impugnazione devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano ciascuna richiesta.
la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La mancanza di motivi specifici, capaci di sostenere la richiesta con ragioni di fatto e di diritto, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte adotta le conseguenti statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non ne specifica il contenuto concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve svolgere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata, confrontandosi specificamente con le sue motivazioni.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a dedurre un vizio della motivazione senza indicare le specifiche ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della censura.
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