Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di cambio incarico -OMISSIS- Registro Ufficiale -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato al Militare il -OMISSIS- - nonché di tutti i provvedimenti ed atti ad esso precedenti e/o connessi.

Giustizia amministrativa202600209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cambio incarico del militare, con gli atti precedenti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il provvedimento di cambio incarico, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, nonché degli atti precedenti e connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che il ricorrente non ha indicato esigenze cautelari di rilievo paragonabile a quelle rappresentate dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il rigetto è fondato sul bilanciamento degli interessi: è stato ritenuto prevalente l'interesse delle amministrazioni resistenti a conservare la possibilità di assicurare la completezza dell'organico in tutte le squadre in servizio presso la sede di riferimento. A fronte di tale interesse organizzativo, il ricorrente non ha prospettato esigenze cautelari di analoga rilevanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti; l'istanza è stata respinta per la prevalenza dell'interesse organizzativo dell'Amministrazione e per l'insufficiente allegazione di esigenze cautelari del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'interesse dell'Amministrazione a preservare la completezza dell'organico e la continuità dell'organizzazione del servizio può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione di un provvedimento di cambio incarico, quando il ricorrente non alleghi esigenze cautelari di comparabile rilievo.
  • Il rigetto della domanda cautelare fondato sul bilanciamento degli interessi non definisce il merito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.