Ordinanza n. 88/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di cambio incarico -OMISSIS- Registro Ufficiale -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato al Militare il -OMISSIS- - nonché di tutti i provvedimenti ed atti ad esso precedenti e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cambio incarico del militare, con gli atti precedenti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il provvedimento di cambio incarico, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, nonché degli atti precedenti e connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che il ricorrente non ha indicato esigenze cautelari di rilievo paragonabile a quelle rappresentate dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il rigetto è fondato sul bilanciamento degli interessi: è stato ritenuto prevalente l'interesse delle amministrazioni resistenti a conservare la possibilità di assicurare la completezza dell'organico in tutte le squadre in servizio presso la sede di riferimento. A fronte di tale interesse organizzativo, il ricorrente non ha prospettato esigenze cautelari di analoga rilevanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti; l'istanza è stata respinta per la prevalenza dell'interesse organizzativo dell'Amministrazione e per l'insufficiente allegazione di esigenze cautelari del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'interesse dell'Amministrazione a preservare la completezza dell'organico e la continuità dell'organizzazione del servizio può prevalere sull'interesse individuale alla sospensione di un provvedimento di cambio incarico, quando il ricorrente non alleghi esigenze cautelari di comparabile rilievo.
- Il rigetto della domanda cautelare fondato sul bilanciamento degli interessi non definisce il merito dell'impugnazione del provvedimento amministrativo.
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