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Sentenza

Sentenza n. 13610/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 24681 del 14 dicembre 2022 pubblicata sul sito ufficiale della Regione Toscana ed avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015” con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Toscana per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 17.081, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente; - nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, anche non conosciute, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest); -deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; -deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana); - deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR. - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Giustizia amministrativa202304540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Toscana che aveva quantificato in 17.081 euro l'importo dovuto a titolo di payback per gli anni 2015-2018, disponendone il pagamento e prevedendo, in caso di mancato versamento, la compensazione con crediti maturati dall'impresa. Sono stati inoltre contestati gli atti delle aziende sanitarie regionali di validazione del fatturato, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, gli accordi e le intese concernenti la definizione dei tetti di spesa e le modalità di ripiano, nonché una circolare ministeriale. Con motivi aggiunti l'impresa ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 8 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava in giudizio la produzione, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, ha ritenuto che l'istanza della ricorrente e l'intervenuto versamento della quota ridotta evidenziassero una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Dopo avere dato alle parti avviso della questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    Il versamento della quota del 25 per cento assolve gli obblighi delle aziende fornitrici e, secondo la disciplina richiamata, può determinare la cessazione della materia del contendere; per tale declaratoria è necessaria anche la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla norma.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il TAR ha applicato tale disposizione in ragione dell'istanza della ricorrente e dell'intervenuto versamento della quota ridotta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve darne avviso alle parti; il Collegio ha adempiuto a tale obbligo in udienza.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015

    È richiamato quale base degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015

    È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali di quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    È richiamato dalla disciplina sopravvenuta quale fonte degli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018; la questione di costituzionalità dedotta con motivi aggiunti non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Il versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro i provvedimenti regionali di ripiano, con conseguente improcedibilità del giudizio.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata sul versamento della quota ridotta richiede la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla legge; in mancanza di tali attestazioni, il giudice può comunque valutare il versamento e la richiesta della parte ai fini dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse e intende fondare su tale questione la decisione, deve previamente avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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