Corte di giustizia, Ordinanza C-266/20
Order of the Court (Seventh Chamber) of 20 January 2021. — ZU v European External Action Service (EEAS). — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Officials – Sick leave – Failure to attend a medical examination – Opinion of the medical service – Amendments made in the Human Resource Management information system – Acts not amenable to review – Decision on the classification of the absence following the failure to attend – Absence deducted from annual leave – Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. — Case C-266/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’appello di ZU contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento. Ha confermato che la nota del medico e le modifiche nel sistema Sysper non costituivano atti lesivi definitivi, ma passaggi preparatori nella procedura di classificazione dell’assenza. Ha inoltre ribadito che un’impugnazione non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame dei fatti e delle prove.
Impugnazione in materia di pubblico impiego UE: inammissibilità degli atti preparatori e dei motivi che mirano a una nuova valutazione dei fatti in una controversia su congedo per malattia, mancata visita medica e deduzione dell’assenza dal congedo annuale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso contro taluni atti relativi alla classificazione dell’assenza del funzionario tra congedo per malattia e congedo annuale, in particolare: qualificazione della nota del servizio medico come atto preparatorio; esistenza di un atto definitivo lesivo impugnabile; interpretazione dell’articolo 59, paragrafi 1 e 3, dello Statuto; e se i motivi d’appello si risolvano in una richiesta di nuovo esame dei fatti, manifestamente inammissibile in sede di impugnazione.
Principio di diritto
In sede di impugnazione la Corte non può riesaminare i fatti salvo che sia denunciata, in modo preciso e fondato, una distorsione manifesta delle prove; inoltre, solo un atto che fissi definitivamente la posizione dell’istituzione è impugnabile, mentre le note del servizio medico e gli altri atti preparatori non lo sono. Nel caso di specie, la nota medica del 30 agosto 2018 e le annotazioni intermedie in Sysper erano atti preparatori o comunque privi di effetti giuridici definitivi, sicché il ricorso contro di essi era irricevibile; gli altri motivi si riducevano a contestazioni fattuali o a una mera riproposizione delle censure già esaminate, risultando in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 59, paragrafi 1 e 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 137 e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione su congedo per malattia e classificazione dell’assenza
La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura. La controversia si inserisce nel contesto del pubblico impiego UE e concerne la qualificazione di un’assenza per malattia, la mancata presentazione a una visita medica e la successiva annotazione dell’assenza nei sistemi amministrativi interni.
Parti e procedimento
L’appellante è ZU, funzionario dell’Unione, assistito da avvocato. La controparte è il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE/EEAS), convenuto in primo grado. L’appello è proposto contro l’ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2020, ZU/EEAS, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento contro vari atti e decisioni relativi all’assenza tra il 28 e il 31 agosto 2018.
Oggetto della controversia di primo grado
ZU chiedeva l’annullamento, in sostanza:
- di asserite decisioni del SEAE del 31 agosto 2018 e del 10 gennaio 2019;
- della nota della Commissione del 30 agosto 2018, che prevedeva una riduzione del congedo per malattia;
- della decisione del 1 aprile 2019 che respingeva il reclamo del 30 novembre 2018;
- e, se necessario, di ogni successiva decisione di dedurre l’assenza dal 28 al 31 agosto 2018 dal congedo annuale.
Questioni dedotte in appello
L’appellante articolava un unico motivo, formalmente fondato su:
- violazione del principio di buona amministrazione;
- violazione dell’articolo 59, paragrafo 3, dello Statuto;
- distorsione manifesta dei fatti e delle prove;
- errore manifesto di valutazione.
Le critiche si concentravano, in particolare, su quattro profili:
- la presunta distorsione della cornice fattuale da parte del Tribunale;
- la qualificazione della nota del medico del 30 agosto 2018 come atto preparatorio;
- la mancata qualificazione delle annotazioni in Sysper come atti lesivi definitivi;
- l’applicazione della regola di corrispondenza e la rilevanza della modifica del 10 gennaio 2019.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, dello Statuto dei funzionari, che consente all’istituzione di imporre al funzionario in malattia una visita medica;
- l’articolo 59, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari, secondo cui l’assenza considerata ingiustificata è dedotta dal congedo annuale, senza pregiudizio per eventuali misure disciplinari;
- le disposizioni processuali sull’impugnazione, in particolare articolo 256 TFUE, articolo 58 dello Statuto e articolo 181 del regolamento di procedura.
Ragionamento della Corte: limiti del controllo in appello
La Corte ribadisce il suo costante orientamento secondo cui l’impugnazione verte solo su questioni di diritto. Essa non può riesaminare i fatti né, in linea di principio, valutare nuovamente le prove, salvo che sia denunciata una distorsione manifesta, che deve emergere chiaramente dagli atti senza necessità di una nuova valutazione del materiale probatorio.
Su tale base, le censure dell’appellante che si limitavano a contestare la ricostruzione fattuale del Tribunale sono state respinte perché:
- in parte inefficaci, quando l’asserita inesattezza fattuale non era collegata a un errore idoneo a inficiare l’ordinanza impugnata;
- in parte manifestamente infondate, perché non dimostravano alcuna distorsione manifesta delle prove.
Atto preparatorio e atto impugnabile
Quanto alla nota del medico della Commissione del 30 agosto 2018, la Corte conferma la qualificazione di atto preparatorio. Il contenuto della nota, redatta a seguito della mancata presentazione dell’appellante alla visita medica del 28 agosto 2018, serviva a preparare la decisione finale dell’autorità investita del potere di apprezzare se l’assenza tra il 28 e il 31 agosto 2018 dovesse essere considerata congedo per malattia o congedo annuale.
La Corte precisa che, in presenza di decisioni adottate in più fasi, solo il provvedimento che fissa definitivamente la posizione dell’istituzione al termine della procedura può essere qualificato come atto lesivo impugnabile. Gli atti preparatori non possono essere contestati autonomamente, ma solo incidentalmente in un ricorso contro la decisione finale.
Ne consegue che l’eventuale attribuzione di responsabilità per la mancata comparizione alla visita medica doveva essere censurata, se del caso, con un ricorso contro la decisione definitiva dell’autorità competente, non contro la nota medica.
Interpretazione dell’articolo 59, paragrafo 3, dello Statuto
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’espressione "where appropriate" indicherebbe una mera facoltà dell’amministrazione di dedurre o meno l’assenza dal congedo annuale, consentendole comunque di adottare una decisione definitiva senza procedere alla deduzione.
Secondo la Corte, tale espressione significa soltanto che la deduzione dell’assenza dal congedo annuale avviene "fatte salve" eventuali misure disciplinari; non elimina il nesso tra qualificazione dell’assenza come ingiustificata e le conseguenze previste dalla norma. Pertanto, il Tribunale non ha errato nel considerare rilevante, ai fini dell’assenza di una decisione definitiva, il fatto che non vi fosse stata alcuna deduzione del congedo annuale.
Censure sulle annotazioni in Sysper e sul reclamo
La Corte giudica irricevibili le censure dell’appellante che miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale, senza indicare con precisione un errore di diritto. In particolare, le contestazioni circa:
- l’annotazione del 31 agosto 2018;
- la modifica del 10 gennaio 2019;
- il presunto effetto sul riconoscimento dello status di whistleblower;
- la presunta lesione del diritto di difesa o della situazione giuridica dell’appellante; sono state considerate, nella sostanza, mere riproposizioni delle argomentazioni di primo grado.
La Corte aggiunge che il ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo era privo di contenuto autonomo, poiché il reclamo stesso dipendeva dall’assenza di un atto lesivo definitivo. Anche questo profilo ha condotto al rigetto delle censure come manifestamente irricevibili.
Decisione e spese
La Corte ha dichiarato l’appello:
- in parte manifestamente irricevibile;
- in parte manifestamente infondato.
ZU è stato inoltre condannato a sopportare le proprie spese. La Corte ha osservato che, essendo l’ordinanza adottata prima della notifica dell’appello alla controparte, il SEAE non aveva ancora sostenuto spese recuperabili in questa fase.
Principi affermati
La pronuncia conferma tre punti di interesse pratico:
- in appello la Corte non rivaluta i fatti, salvo distorsione manifesta specificamente dimostrata;
- nei procedimenti interni del pubblico impiego UE, solo l’atto che chiude definitivamente la procedura è impugnabile;
- la nota del servizio medico e le annotazioni intermedie nei sistemi informatici di gestione del personale non sono, di regola, atti lesivi autonomamente censurabili se non producono effetti giuridici definitivi.
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