Cassazione Penale, Sentenza n. 20286/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
HU Roberto impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 20/11/2020 deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato previsto dall'art. 186 c.d.s. (fatto risalente al 29/01/2016). Il ricorso contestava la decisione di merito, ma la Corte di legittimità ha rilevato che il reato era estinto per prescrizione e che tale causa estintiva impedisce la disamina dei motivi di impugnazione nella sostanza.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. In conseguenza l'accessoria sanzione amministrativa applicata è stata eliminata e la Corte ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Bergamo, rimettendo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 224, comma 3, c.d.s., l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa. La Corte ha inoltre ritenuto non applicabile, in questa sede, l'art. 129, comma finale, c.p.p., in mancanza di chiara configurazione di una causa di non punibilità alternativa.
Norme richiamate
art. 186 codice della strada
reato risalente al 29-1-2016
il reato previsto dall'art. 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza) è stato ritenuto estinto per prescrizione; questa estinzione determina l'impossibilità di proseguire il processo penale
art. 129, comma finale, codice di procedura penale
applicazione eventuale di cause di non punibilità
la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. in questa sede perché non emergeva con chiarezza la sussistenza di una causa di non punibilità richiamata dalla norma
art. 224, comma 3, codice della strada
competenza del prefetto per l'accertamento della sanzione amministrativa accessoria
l'estinzione del reato per prescrizione comporta che il giudice penale non possa più applicare l'accessoria sanzione amministrativa, e che la relativa materia debba essere rimessa al Prefetto per l'istruttoria e la decisione amministrativa
Massime di principio
- Se, in sede di legittimità, viene accertata l'estinzione del reato per prescrizione il giudice deve dichiararla immediatamente e ciò preclude l'esame delle questioni di merito relative alla condanna.
- L'accertamento della prescrizione comporta, di norma, l'annullamento senza rinvio della sentenza penale quando la causa estintiva opera integralmente; non è compatibile la prosecuzione del processo penale mediante rinvio.
- Le sanzioni amministrative accessorie collegate a reati estinti per prescrizione non possono essere confermate dal giudice penale e, ai sensi dell'art. 224 c.d.s., la competenza per l'accertamento e l'eventuale applicazione spetta al Prefetto.
- L'art. 129 c.p.p. (esimenti o cause di non punibilità) non può essere applicato di ufficio in Cassazione se non risulta in modo chiaro e incontrovertibile la sussistenza della fattispecie; in mancanza, prevale l'obbligo di declaratoria della causa estintiva.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente i termini di prescrizione e, se emergono cause estintive, chiedere la declaratoria di estinzione per evitare la prosecuzione inutile del processo e per la rimozione delle conseguenze accessorie a carico dell'imputato.
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