Cassazione Civile, Ordinanza n. 25904/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2010 emesso nei confronti di una società che svolgeva servizio di trasporto pubblico locale e trasporto turistico a noleggio. L'Amministrazione finanziaria negava il diritto della contribuente al beneficio IRAP del c.d. cuneo fiscale ex art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, ritenendo che l'attività fosse svolta in regime di concessione traslativa, dunque esclusa dall'agevolazione. La CTR del Lazio aveva invece accolto la tesi della società, qualificando il rapporto con gli enti territoriali come appalto di servizi e rilevando anche l'assenza di una tariffa remuneratoria. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che il contratto stipulato con il Comune di Fiumicino fosse stato erroneamente qualificato come appalto anziché come concessione traslativa ostativa al beneficio fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza dell'Agenzia non deducesse una specifica violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale, ma mirasse soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto del rapporto negoziale e una diversa qualificazione giuridica dello stesso, attività riservate al giudice di merito. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la distinzione, in fatto, tra affidamento del servizio in concessione o mediante appalto non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, che nel caso non erano stati specificamente indicati. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione. È stato anche escluso l'addebito dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997
beneficio del c.d. cuneo fiscale; esclusione per imprese operanti in virtù di concessione traslativa e con tariffa remuneratoria
L'agevolazione IRAP non spetta ove l'attività sia svolta in regime di concessione traslativa e con tariffa remuneratoria; tuttavia, nel caso concreto la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile
art. 380 bis c.p.c.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- L'interpretazione e qualificazione del contratto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per violazione specifica delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole contrattuali o del contenuto concreto del rapporto negoziale.
- La distinzione tra concessione e appalto, quando dipende dall'accertamento del contenuto concreto del rapporto, non può essere rivalutata in cassazione se il ricorrente non indica puntualmente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione richiede una critica specifica e autosufficiente del ragionamento del giudice di merito; la mancata trascrizione o specificazione delle clausole rilevanti indebolisce e può rendere inammissibile il motivo.
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