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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 14550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava il mancato versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2001-2006. La pretesa si fondava sul fatto che la societa' fornitrice (XXXXX) s.p.a. aveva ceduto energia a (XXXXX) s.p.a., la quale aveva a sua volta locato parte degli immobili a terzi; l'Amministrazione aveva computato in modo unitario i consumi del conduttore e dei locatari superando il limite di 200.000 kWh/mese previsto dal Decreto Legge n.511/1988 art.6, ritenendo quindi la societa' locatrice responsabile (anche in via solidale) per l'imposta non versata. La contribuente aveva impugnato l'atto; le Commissioni tributarie avevano dato ragione alla contribuente, escludendo la responsabilita' solidale. Con ricorso in Cassazione l'Agenzia ha censurato la sentenza per errata individuazione del soggetto passivo e per falsa applicazione della disciplina delle accise sull'energia elettrica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione delle norme sulle accise e sull'individuazione del soggetto passivo), ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario proposto dalla contribuente. In sostanza la Corte ha ritenuto che il soggetto che ha fatturato l'energia elettrica (il fornitore) integra la qualita' di soggetto passivo e puo' essere ritenuto obbligato al pagamento dell'accisa per l'energia immessa e fatturata ai consumatori finali, e che il ruolo di intermediario/non titolare di officina rileva ai fini tributari; la pronuncia ha altresi' chiarito i profili relativi al cumulo dei consumi e all'esigibilita'. Le spese dei giudizi di merito sono compensate, mentre la controricorrente e' condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' (Euro 2.300,00 + spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • Decreto Legge n. 511 del 1988

    art. 6, comma 1, lettera c) (limite di 200.000 kWh/mese)

    Il limite di 200.000 kWh/mese rileva per l'applicazione dell'addizionale provinciale; il corretto computo dei consumi deve considerare i distinti punti di fornitura e non consente automatica cumulazione quando esistono utenze autonome.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995

    articoli 52-56 (disciplina delle accise sull'energia elettrica, soggetto passivo, officine, dichiarazione)

    La struttura dell'accisa distingue fatto generatore (fabbricazione/produzione) e momento di esigibilita' (immissione in consumo/fatturazione al consumatore finale). I soggetti passivi sono individuati in relazione ai fatti generatori e al ruolo di fatturazione; il soggetto tenuto alla dichiarazione e alla verifica delle condizioni di agevolazione ha l'onere di liquidare correttamente l'imposta.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

    Citato in connessione ai principi di determinazione dell'imposta e delle regole fiscali applicabili, posto a confronto con la disciplina delle accise.

  • Codice Civile

    Richiamato nella discussione sulla natura delle obbligazioni e sulla possibile (ma non confermata) interpretazione di rapporti di sostituzione di imposta; la Corte ha escluso la configurazione di un rapporto di sostituzione fiscale nel caso di cessioni di energia non qualificate come officina.

  • Direttive europee

    direttiva n. 2003/96/CE e direttiva n. 2008/118/CE

    Le direttive non hanno modificato la natura delle accise come imposte di produzione, ma hanno inciso sul momento di esigibilita' (immissione in consumo). La Corte richiama l'articolazione europea per confermare che l'accisa sorge alla produzione/importazione e diviene esigibile all'immissione in consumo.

Massime di principio

  • Soggettivita' passiva: per le accise sull'energia elettrica la qualita' di soggetto passivo si identifica con chi realizza il fatto generatore (produzione/fabbricazione) e con chi fattura al consumatore finale; gli intermediari privi dei requisiti di officina non acquisiscono automaticamente la qualita' di soggetti passivi.
  • Esigibilita' e consumo: l'imposta nasce in fase di produzione/importazione e diventa esigibile al momento dell'immissione in consumo (o fatturazione al consumatore finale); la distinzione tra fatto generatore e momento di esigibilita' e' centrale per individuare responsabilita' e obblighi dichiarativi.
  • Cumulo dei consumi: ai fini dell'addizionale provinciale il computo dei consumi deve tener conto dei distinti punti di fornitura; non e' possibile sovente cumulare automaticamente consumi di utenze autonome semplicemente perche' riconducibili allo stesso soggetto giuridico o perche' l'intermediario ha locato locali a terzi.
  • Onere di verifica del soggetto passivo: chi ha la qualita' di soggetto passivo deve verificare e dichiarare correttamente i consumi, le agevolazioni e le esenzioni; errori o omissioni nella dichiarazione possono comportare l'accertamento e la relativa responsabilita' tributaria.
  • Responsabilita' solidale e accertamento: l'Amministrazione puo' agire nei confronti degli obbligati al pagamento dell'accisa secondo le regole di legge; in caso di rapporti intermediari occorre valutare se sussistono i presupposti per far sorgere obblighi di rivalsa o responsabilita' nei confronti di terzi, ma la qualita' di soggetto passivo e l'effettiva fatturazione al consumatore finale sono elementi decisivi.

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