Sentenza n. 594/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, ex art. 31 e 116 Cod. proc. amm., - della nota prot. n. 711018 del 7 agosto 2025, comunicata in pari data, con cui A.N.A.S. S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia ha respinto l'istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 9 luglio 2025 relativa alla fase esecutiva della procedura indetta per l'affidamento dei “Lavori di Adeguamento nel tratto compreso tra San Severo (Km 651+000) e Foggia (KM 670+500)” - (CIG: 96659301C6 - Tender_ ANAS BA 29/22 S.S. 16 “Adriatica”) ed avente ad oggetto, tra l'altro, “tutta la documentazione afferente alla fase esecutiva del contratto, ivi inclusi SAL, Certificati di pagamenti, Attestazioni del RUP, eventuali contratti di subappalto sottoscritti, verbali di consegna, cronoprogramma, piani esecutivi, ordini di servizio, ecc.; eventuale documentazione comprovante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di impresa estranea all'ATI ed agli eventuali subappaltatori, ed indicata come cooptata nella fase esecutiva; ..[…]…; qualsiasi altra documentazione disponibile”; - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. CDG-672896 del 28 luglio 2025, di opposizione all’accesso dell’A.T.I. Vittadello S.p.A.; - di qualsiasi atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto; - nonché per l'accertamento del diritto, ai sensi dell'art. 116 Cod. proc. amm., della Società ricorrente ad ottenere l'ostensione e la copia della documentazione richiesta con istanza del 9 luglio 2025 e per la conseguente declaratoria dell'obbligo di A.N.A.S. S.p.A. a trasmettere la relativa documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alla fase esecutiva di un appalto di lavori, inclusi SAL, certificati di pagamento, attestazioni del RUP, subappalti, verbali di consegna, cronoprogramma, piani esecutivi e ordini di servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, indicata nell'offerta del RTI aggiudicatario come impresa cooptata, ha chiesto ad ANAS, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013, l'accesso alla documentazione di gara e, soprattutto, all'intera documentazione della fase esecutiva, sostenendo di avere interesse a verificare se il RTI avesse illegittimamente omesso di coinvolgerla nell'esecuzione e a valutare un'eventuale azione risarcitoria. ANAS ha già reso disponibili alcuni atti di gara e ha negato l'accesso alla documentazione esecutiva: da un lato, ha dichiarato di non detenere documenti relativi alla sostituzione dell'impresa cooptata; dall'altro, ha ritenuto generica, eccessivamente estesa e sproporzionata la richiesta concernente la fase esecutiva, anche per l'opposizione della controinteressata volta a tutelare interessi economici e commerciali. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 22 e seguenti della l. 241/1990, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e arbitrarietà, nonché violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 33/2013 per omessa considerazione dell'accesso civico semplice e generalizzato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai documenti relativi alla sostituzione dell'impresa cooptata, il diniego è legittimo perché ANAS ha espressamente dichiarato di non detenere tale documentazione. L'esistenza e la detenzione del documento costituiscono presupposti necessari del diritto di accesso e il giudice non può ordinare l'esibizione di atti inesistenti o non detenuti dall'amministrazione, in applicazione del principio per cui ad impossibilia nemo tenetur. La relativa allegazione deve essere provata dall'istante, anche in via presuntiva o indiziaria, ma non può fondarsi su mere supposizioni. Quanto all'accesso documentale e difensivo, la ricorrente non ha dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale: la cooptazione è un istituto speciale che consente l'esecuzione di una quota dei lavori, entro il limite del 20%, a un'impresa priva dei requisiti ordinari di qualificazione, senza attribuirle lo status di concorrente, offerente o contraente e senza riconoscerle una quota dell'appalto. Inoltre, la cooptazione costituisce una facoltà rimessa all'autonoma scelta organizzativa del concorrente qualificato, non un obbligo di coinvolgimento dell'impresa indicata. La richiesta dell'intera documentazione esecutiva è stata altresì ritenuta sproporzionata e manifestamente onerosa rispetto alla mera possibilità, non certa, di eseguire al massimo il 20% dei lavori. È stata respinta anche la censura relativa all'accesso civico generalizzato: tale istituto, pur non richiedendo la dimostrazione di una legittimazione soggettiva qualificata, deve essere funzionale alle finalità pubblicistiche di trasparenza, controllo diffuso sull'azione amministrativa e partecipazione al dibattito pubblico. Non può essere utilizzato per acquisire massivamente documenti in vista della tutela di interessi patrimoniali individuali nei rapporti con l'aggiudicatario, né in modo manifestamente oneroso o disfunzionale rispetto al buon andamento dell'amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e 25 l. 241/1990
Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti detenuti da una pubblica amministrazione; la richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
La detenzione o l'esistenza del documento è un presupposto necessario del diritto di accesso; l'amministrazione non può essere obbligata a esibire documenti inesistenti o non detenuti.
art. 24, comma 7 l. 241/1990
L'accesso difensivo presuppone comunque un interesse qualificato e non può essere riconosciuto quando l'istante non dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla documentazione richiesta.
art. 2697, comma 1 c.c.
L'esistenza o detenzione del documento costituisce elemento costitutivo della pretesa ostensiva e deve essere dimostrata dalla parte che invoca il diritto di accesso.
art. 68, comma 12 d.lgs. 36/2023
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
La cooptazione è una facoltà del concorrente qualificato, soggetta al limite quantitativo del 20%, e non attribuisce all'impresa cooptata lo status di concorrente o un diritto alla partecipazione all'esecuzione.
artt. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013
L'accesso civico generalizzato è finalizzato al controllo diffuso sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'uso delle risorse pubbliche; incontra il limite delle richieste massive, sproporzionate, onerose, vessatorie o pretestuose e deve essere esercitato secondo buona fede.
art. 1 d.lgs. 33/2013
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La finalità pubblicistica dell'accesso civico generalizzato esclude il suo uso meramente individuale e strumentale alla tutela di rapporti patrimoniali privati.
art. 31 c.p.a.
Il richiamo all'azione avverso il silenzio non modifica l'oggetto sostanziale del giudizio sull'accesso, che resta l'accertamento della sussistenza del diritto all'ostensione.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio in materia di accesso è orientato all'accertamento del rapporto e della spettanza del diritto all'accesso, anche oltre i motivi formalmente indicati dall'amministrazione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso presuppone l'esistenza e l'effettiva detenzione del documento da parte dell'amministrazione destinataria; una dichiarazione espressa e responsabile dell'amministrazione circa l'inesistenza o la non detenzione dell'atto preclude, in assenza di prova contraria, l'ordine giudiziale di esibizione, che altrimenti avrebbe un oggetto impossibile.
- L'esistenza o la detenzione del documento è elemento costitutivo del diritto di accesso e grava sull'istante, il quale può fornire la prova anche mediante presunzioni o indizi, ma non attraverso mere supposizioni o congetture sull'esistenza di documenti eventuali o futuri.
- L'impresa cooptata ai sensi dell'art. 68, comma 12, del d.lgs. 36/2023 non assume lo status di concorrente, offerente o contraente, non acquisisce una quota di partecipazione all'appalto e non può pretendere il coinvolgimento nell'esecuzione, poiché la cooptazione costituisce una facoltà organizzativa del concorrente qualificato, entro il limite del 20% dei lavori.
- L'interesse all'accesso documentale o difensivo deve essere diretto, concreto e attuale; la mera indicazione di un'impresa come cooptata nell'offerta non basta a radicare tale interesse quando l'accesso è volto a verificare una possibile mancata chiamata all'esecuzione priva di un obbligo certo di coinvolgimento.
- L'accesso civico generalizzato, pur spettando a chiunque senza necessità di motivare un interesse qualificato, deve essere funzionale alle finalità pubblicistiche di trasparenza, controllo diffuso e partecipazione al dibattito pubblico; non può essere utilizzato per acquisire una quantità ingente di documenti allo scopo esclusivo di tutelare interessi patrimoniali individuali nei rapporti con un operatore economico.
- Anche l'accesso civico generalizzato è soggetto ai principi di buona fede e al divieto di abuso del diritto: possono essere respinte richieste manifestamente onerose, sproporzionate, massive, vessatorie o pretestuose, tali da interferire irragionevolmente con il buon andamento dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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