Sentenza n. 5878/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. n. 1471 del 2 marzo 2026 e n. 1483 del 2 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione delle sentenze del TAR n. 1471/2026 e n. 1483/2026, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese liquidate in suo favore, quale avvocato dichiaratosi antistatario, dalle sentenze del TAR n. 1471 del 2 marzo 2026 (€ 1.200,00 oltre accessori) e n. 1483 del 2 marzo 2026 (€ 1.500,00 oltre accessori). Ha dedotto che, nonostante la notifica dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva adempiuto. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio ha riferito che il credito relativo alla sentenza n. 1471/2026 era stato pagato, mentre restava ineseguita la sentenza n. 1483/2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'esecuzione della sentenza n. 1471/2026, essendo intervenuto il pagamento da parte del Ministero. Ha accolto la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza n. 1483/2026: il titolo è passato in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni è decorso inutilmente e non è stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare quanto dovuto, oltre agli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte interessata. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non impediscono l'adempimento e che il commissario deve adottare le iniziative necessarie, comprese eventuali variazioni di bilancio. Le spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, anche in considerazione della soccombenza virtuale per la parte pagata dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice.
L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato; nel caso concreto, il titolo aveva acquisito tale qualità.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997
La sentenza del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo rimuove, nel caso considerato, l'impedimento temporale all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire se l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e l'amministrazione non provi di avere adempiuto.
- Se il titolo è stato eseguito solo dopo la proposizione del ricorso, la domanda di ottemperanza può dichiararsi cessata per la parte soddisfatta, mentre il giudizio prosegue per i crediti rimasti insoluti; la sopravvenienza può rilevare ai fini delle spese secondo la soccombenza virtuale.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando un termine per l'intervento sostitutivo.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta, che deve attivarsi anche mediante le necessarie variazioni di bilancio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5928/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5929/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5930/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2025/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →