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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32848/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento presupposte, venute a sua conoscenza solo in occasione di un pignoramento presso terzi notificato dall’agente della riscossione. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a violazioni del codice della strada e il ricorso era stato rigettato per il resto. In appello, il ricorso era stato accolto solo per una cartella, per nullità della notificazione, mentre era stato rigettato con riferimento a un’altra cartella perché il giudice di merito aveva ritenuto che fosse stata dedotta soltanto la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento, vizio da far valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non anche una specifica contestazione della cartella. Con il ricorso per cassazione, limitato a quel capo, il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda relativa alla cartella era stata effettivamente proposta nel ricorso introduttivo, integralmente trascritto, e che la Corte territoriale aveva quindi omesso di pronunciarsi su tale domanda.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la censura di omessa pronuncia non si confrontava con una seconda ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, ossia il rilievo che il processo esecutivo era proseguito senza alcun specifico rilievo dell’esecutato: poiché la decisione di merito era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorrente avrebbe dovuto censurarle entrambe, a pena di inammissibilità. Inoltre, ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte di merito sul contenuto del ricorso introduttivo, osservando che la cartella in questione risultava già impugnata in altro giudizio definito, sicché non poteva essere nuovamente impugnata, sia per l’intervenuto giudicato sia per la decadenza dei termini di impugnazione. Ne è derivata l’esclusione dell’omessa pronuncia e della violazione dell’art. 112 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente si era costituita tardivamente solo per l’eventuale partecipazione all’udienza. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è esclusa quando il giudice di merito abbia correttamente interpretato il contenuto della domanda e quando la censura non colpisca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.

  • art. 617 c.p.c.

    Il vizio di notifica dell’intimazione di pagamento, quale atto prodromico all’esecuzione, deve essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’inesatta rilevazione del contenuto della domanda è sindacabile in cassazione come nullità processuale quando incide sull’individuazione del petitum e determina violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, il ricorrente principale è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Costituisce la base normativa dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione la denuncia di omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c. presuppone che il ricorrente si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una di esse resta incontestata, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito interpreta il contenuto del ricorso introduttivo e tale interpretazione risulta coerente con gli atti, non è configurabile omessa pronuncia sulla domanda che si assume non esaminata.
  • Un atto esecutivo prodromico, quale l’intimazione di pagamento, va contestato con gli strumenti tipici dell’opposizione agli atti esecutivi; tuttavia, la contestazione deve essere tempestiva e riferita all’oggetto effettivo della doglianza.
  • Una cartella già impugnata e definita con giudicato non può essere nuovamente posta in discussione in un ulteriore giudizio, né oltre i termini di impugnazione.
  • La censura di nullità processuale per erronea individuazione della domanda è ammissibile solo se l’errore del giudice di merito incide realmente sul petitum e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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