Provvedimento AGCM A559 n. 30570 del 04/04/2023
META/SIAE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda la negoziazione tra Meta e SIAE per il rinnovo del Music Rights Agreement relativo all’utilizzazione, su Facebook e Instagram, di opere musicali tutelate da SIAE. A fronte della rottura delle trattative, del rifiuto di Meta di fornire dati economici rilevanti e della minaccia, poi attuata, di rimuovere i contenuti musicali, l’Autorità ravvisa un possibile abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 l. 192/1998, anche in ragione della rilevanza concorrenziale della vicenda. L’AGCM avvia quindi l’istruttoria e contestualmente un procedimento cautelare per verificare la possibilità di misure atte a ripristinare condizioni concorrenziali, fissando termini per memorie e audizioni e indicando la conclusione del procedimento entro il 31 dicembre 2024.
Meta/SIAE: avvio istruttoria e procedimento cautelare per possibile abuso di dipendenza economica nella negoziazione della licenza musicale; nessun accertamento finale nel provvedimento
Meta/SIAE: possibile abuso di dipendenza economica nella negoziazione della licenza musicale
Il provvedimento riguarda la rottura delle trattative tra Meta e SIAE per il rinnovo del Music Rights Agreement relativo all’utilizzazione delle opere musicali rappresentate da SIAE sulle piattaforme Meta, in particolare Facebook e Instagram. L’Autorità non accerta l’infrazione, ma ritiene che i fatti possano integrare un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e avvia sia l’istruttoria sia un procedimento cautelare.
Parti e ruolo economico
Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. sono indicate congiuntamente come "Meta". Il gruppo opera globalmente in piattaforme social, messaggistica, app, servizi e software; Facebook e Instagram sono richiamate come piattaforme social di massima rilevanza. SIAE è qualificata come ente pubblico economico e organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore, incaricato di concedere licenze, riscuotere i compensi e ripartire i proventi tra i titolari dei diritti.
Origine della controversia e negoziazioni
Le negoziazioni per il nuovo accordo di licenza sono iniziate nel luglio 2022 e si sono interrotte il 16 marzo 2023. Il precedente accordo, il Music Rights Agreement, era stato più volte prorogato in attesa di chiudere il rinnovo. L’oggetto del contratto era la messa a disposizione, sulle proprietà di Meta, delle opere tutelate da SIAE.
Secondo l’esposto, Meta avrebbe proposto un modello di remunerazione composto da:
- una componente di tipo "revenue sharing" o "post-claim", collegata ai ricavi dei long-form video con pubblicità e ai contenuti specificamente rivendicati da SIAE;
- una componente "flat fee" per gli altri utilizzi di musica, ritenuti dalla stessa SIAE i più diffusi sulle piattaforme, incluse le musiche presenti in stories e reels.
Mancata disclosure informativa e rottura delle trattative
SIAE avrebbe richiesto a Meta, tra gennaio e febbraio 2023, dati economici essenziali per formulare un compenso proporzionato ai ricavi derivanti dall’uso delle opere. In particolare, il 3 febbraio 2023 avrebbe chiesto:
- i dati sui ricavi di Meta per territorio o gruppi di territori;
- l’incidenza dei contenuti musicali per tipologia di sfruttamento.
Meta avrebbe negato tali informazioni il 9 febbraio 2023, respingendo anche la proposta economica di SIAE. Il 13 marzo 2023 Meta avrebbe ribadito il diniego informativo, formulato la propria ultima offerta e intimato a SIAE di accettarla entro il 14 marzo, minacciando in difetto l’eliminazione dei contenuti tutelati dalle piattaforme a partire dal 15 marzo. I successivi tentativi di proroga non hanno avuto esito e Meta ha infine interrotto le negoziazioni, dando seguito alla rimozione dei contenuti musicali.
Valutazione dell’Autorità: possibile abuso di dipendenza economica
L’Autorità qualifica la fattispecie come possibile abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 l. 192/1998, come modificato dalla l. 118/2022. Richiama la definizione normativa di dipendenza economica e la presunzione introdotta per le piattaforme digitali che svolgono un ruolo determinante nel raggiungimento degli utenti finali o dei fornitori.
L’AGCM ritiene che SIAE versi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta, considerato che:
- Meta controlla piattaforme social di primaria importanza per la distribuzione dei contenuti;
- la licenza con Meta è essenziale per consentire agli autori rappresentati da SIAE di raggiungere un pubblico ampio;
- esiste una marcata sproporzione di potere economico tra le parti.
Condotte ritenute potenzialmente abusive
L’Autorità ritiene che la condotta possa integrare abusività sotto due profili:
- il rifiuto di fornire informazioni e dati necessari alla negoziazione, in contrasto con gli obblighi di trasparenza e con l’evoluzione normativa in materia di gestione collettiva e licenze online;
- l’interruzione arbitraria delle trattative e la conseguente eliminazione dei contenuti tutelati da SIAE, in violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza.
Il provvedimento richiama la disciplina europea e nazionale sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, evidenziando la necessità che le licenze siano negoziate su basi eque, ragionevoli, proporzionate e informate, anche in relazione al valore economico generato dall’uso delle opere.
Rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato
L’AGCM ritiene che l’abuso abbia rilevanza concorrenziale perché non si limita al rapporto contrattuale bilaterale. La condotta potrebbe:
- comprimere la capacità competitiva di SIAE nei mercati dei diritti d’autore e connessi;
- impedire agli autori rappresentati da SIAE di raggiungere gli utenti delle piattaforme Meta;
- incidere anche sugli autori di altre collecting contitolari dei diritti;
- danneggiare la remunerazione dei produttori e degli altri titolari di diritti connessi;
- ridurre significativamente la possibilità di scelta dei consumatori finali.
Misure cautelari: fumus e periculum
L’Autorità ritiene sussistenti i presupposti dell’art. 14-bis l. 287/1990. Quanto al fumus, la documentazione agli atti mostra la richiesta di dati economici da parte di SIAE, il rifiuto di Meta e la minaccia poi attuata di rimozione dei contenuti. Quanto al periculum, la condotta è ritenuta idonea a causare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati dell’intermediazione dei diritti d’autore online, incidendo su autori, collecting, produttori e utenti finali.
L’Autorità individua come obiettivo dell’eventuale misura cautelare:
- la riattivazione di un processo negoziale nel rispetto di buona fede, trasparenza ed equità;
- la tempestiva disclosure delle informazioni necessarie a definire una remunerazione proporzionata;
- il ripristino della disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutta la durata del procedimento, eventualmente applicando in via temporanea il precedente MRA.
Dispositivo
L’AGCM dispone:
- l’avvio dell’istruttoria nei confronti delle società del gruppo Meta per accertare una possibile violazione dell’art. 9 l. 192/1998;
- l’avvio del procedimento cautelare per verificare i presupposti di misure atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali;
- termini per l’esercizio del diritto di essere sentiti e per la presentazione di memorie e documenti;
- la conclusione del procedimento entro il 31 dicembre 2024.
Il provvedimento, quindi, è un atto di avvio e non contiene una sanzione né un accertamento finale dell’infrazione.
Punti principali
Parti e contesto economico
Le parti sono le società del gruppo Meta, attive globalmente nelle piattaforme social e di messaggistica, e SIAE, organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore. Il caso riguarda l’uso delle opere musicali tutelate da SIAE sulle piattaforme Facebook e Instagram, in un contesto di forte asimmetria di potere economico e di mercato tra le parti.
Fatti segnalati e rottura delle trattative
SIAE segnala che le negoziazioni per il nuovo accordo di licenza, avviate nel luglio 2022, si sono interrotte bruscamente il 16 marzo 2023. Secondo l’esposto, Meta avrebbe proposto una remunerazione basata su una componente di revenue sharing/post-claim e una flat fee per gli altri utilizzi, ma avrebbe negato a SIAE i dati economici richiesti per valutare la congruità dell’offerta e per definire un compenso proporzionato ai ricavi.
Qualificazione giuridica ipotizzata
L’Autorità ritiene che le condotte possano integrare un abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998, come modificato dalla l. 118/2022, con particolare riguardo alle piattaforme digitali. La dipendenza economica di SIAE è ritenuta presumibile in ragione del ruolo determinante di Meta per raggiungere gli utenti finali e della centralità di Facebook e Instagram nell’accesso al pubblico.
Condotte abusive ipotizzate
Secondo l’AGCM, Meta avrebbe violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella trattativa, negando informazioni necessarie alla negoziazione e interrompendo arbitrariamente il confronto contrattuale. La minaccia di eliminare i contenuti musicali tutelati da SIAE è stata poi attuata, con progressiva rimozione dalle piattaforme dei contenuti rilevanti.
Rilevanza concorrenziale e danno al mercato
L’Autorità ritiene che la condotta trascenda il rapporto bilaterale e possa incidere sui mercati dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, comprimendo la capacità competitiva di SIAE e pregiudicando autori, produttori e utenti finali. La rimozione dei contenuti riduce la disponibilità di un segmento significativo dell’offerta musicale e limita la possibilità di scelta dei consumatori.
Misure cautelari e avvio del procedimento
L’AGCM ravvisa fumus e periculum per un intervento cautelare ex art. 14-bis l. 287/1990. Delibera l’avvio dell’istruttoria ex art. 14 l. 287/1990 per possibile violazione dell’art. 9 l. 192/1998 e contestualmente l’avvio del procedimento cautelare, volto a valutare misure per ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali. Il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2024.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 4 apr 2023Provvedimento AGCM I805U n. 30600 del 04/04/2023
- Intesa e abuso · 4 apr 2023Provvedimento AGCM I805T n. 30599 del 04/04/2023
- Intesa e abuso · 4 apr 2023Provvedimento AGCM A557 n. 30576 del 04/04/2023
- Intesa e abuso · 4 apr 2023Provvedimento AGCM I835 n. 30601 del 04/04/2023
- Intesa e abuso · 4 apr 2023Provvedimento AGCM I805S n. 30598 del 04/04/2023
- Intesa e abuso · 4 apr 2023Provvedimento AGCM I805R n. 30597 del 04/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →