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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02249/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici, laureati in medicina e già titolari di specializzazioni, aveva convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo di essere riconosciuti titolari del diritto a percepire un'adeguata remunerazione per il periodo di formazione specialistica. Essi sostenevano che il sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, recependo la direttiva 93/16/CEE, avesse previsto un trattamento economico più elevato rispetto a quello del d.lgs. n. 257 del 1991 e che tale regime dovesse applicarsi anche ai loro periodi di specializzazione, poiché svolti prima dell'anno accademico 2006-2007, quando il nuovo sistema è divenuto operativo. In cassazione deducevano: violazione della direttiva UE 93/16 e delle norme del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei decreti attuativi; violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento; violazione degli artt. 1176 e 2043 c.c. assumendo un obbligo dello Stato di adeguamento pieno alla normativa europea; e violazione delle regole sulle spese processuali, poiché in appello, secondo i ricorrenti, non vi era ancora un orientamento giurisprudenziale consolidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già coperta da giurisprudenza consolidata: la direttiva 93/16/CEE non aveva portata innovativa rispetto alle precedenti direttive, il concetto di "adeguata remunerazione" era già stato recepito con il d.lgs. n. 257 del 1991, e il differimento dell'operatività del nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 costituiva una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non un tardivo recepimento del diritto UE né una violazione dell'art. 3 Cost. Ha poi ritenuto infondato il quarto motivo sulle spese, osservando che la Corte d'appello si era limitata ad applicare il principio di soccombenza e che, comunque, al momento della decisione di appello la giurisprudenza era ormai consolidata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    primo, secondo, terzo e quarto motivo

    viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibili i motivi quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata

  • direttiva 93/16/CEE

    non ha portata innovativa, ma codifica e riunisce in testo unico direttive precedenti; non modifica il concetto di adeguata remunerazione

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE

    costituiscono il precedente quadro comunitario già recepito dall'ordinamento italiano

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    ha già dato attuazione all'obbligo di prevedere una adeguata rimunerazione per i medici specializzandi

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46

    introduce un nuovo sistema di formazione specialistica e di retribuzione, ma in attuazione di una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non come primo recepimento efficace dell'obbligo comunitario

  • d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8

    incide sul differimento dell'operatività del nuovo sistema

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300

    fa decorrere l'operatività del nuovo meccanismo dall'anno accademico 2006-2007

  • d.P.C.m. 7 marzo 2007

    fissa concretamente il trattamento economico del contratto di formazione specialistica

  • d.P.C.m. 6 luglio 2007

    fissa concretamente il trattamento economico del contratto di formazione specialistica

  • d.P.C.m. 2 novembre 2007

    fissa concretamente il trattamento economico del contratto di formazione specialistica

  • art. 3 Cost.

    non risulta violato dal differimento dell'entrata in vigore di una normativa più favorevole, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore

  • artt. 1176 e 2043 c.c.

    la Corte esclude che possano fondare un obbligo risarcitorio o di adeguamento ulteriore rispetto a quanto già ritenuto adempiuto dall'ordinamento interno

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la forma camerale di trattazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    legittima l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La direttiva comunitaria che si limita a codificare e riunire precedenti direttive non introduce, di per sé, un nuovo obbligo sostanziale se il contenuto precettivo già risultava recepito nell'ordinamento interno.
  • In materia di medici specializzandi, l'obbligo europeo di assicurare una "adeguata remunerazione" non impone agli Stati membri una misura predeterminata del compenso: la quantificazione resta affidata alla discrezionalità legislativa nazionale, entro i limiti del sistema interno.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto decisivo, i motivi di ricorso che ripropongono la medesima questione possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Il differimento dell'entrata in vigore di una disciplina più favorevole non integra, di per sé, né violazione del diritto dell'Unione né violazione dell'art. 3 Cost., se rientra nella discrezionalità del legislatore e non incide su un obbligo già pienamente esigibile.
  • La statuizione sulle spese processuali è censurabile in cassazione solo nei limiti di legge; la scelta di compensare o meno le spese resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, mentre la regola della soccombenza giustifica la condanna.
  • L'applicazione dell'ulteriore contributo unificato segue automaticamente al rigetto del ricorso quando ricorrano i presupposti processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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