Sentenza n. 2038/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alle somme spettanti a titolo di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021 e per la conseguente condanna del Comune di Maletto al pagamento della somma di € 15.683,36, oltre interessi moratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o arresto procedimentale relativo all’istanza di compensazione prezzi per il secondo semestre 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, dopo la riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedeva l’accertamento del diritto alla compensazione prevista dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021 e la condanna del Comune al pagamento di € 15.683,36, oltre interessi. Deduceva la violazione dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021, della circolare MIMS del 25 novembre 2021 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché carenza di motivazione e difetto di istruttoria, sostenendo di avere presentato regolari istanze e che le economie derivanti dal ribasso d’asta fossero sufficienti a coprire la compensazione senza ricorrere al fondo ministeriale. Deduceva inoltre che il calcolo effettuato dalla Direzione Lavori e la dichiarazione contenuta nel certificato di regolare esecuzione integrassero un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e avessero ingenerato un legittimo affidamento. Il Comune eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota del RUP del 31 agosto 2022 fosse un provvedimento lesivo definitivo, da impugnare entro sessanta giorni, e contestava nel merito il diritto alla compensazione e il valore vincolante degli atti della Direzione Lavori e del RUP.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardiva impugnazione. La nota del RUP del 31 agosto 2022, con cui era stata comunicata l’impossibilità di inserire l’istanza nella piattaforma ministeriale per carenza degli allegati previsti dalla normativa, non è stata qualificata come mero atto endoprocedimentale o semplice comunicazione tecnica, bensì come provvedimento di diniego o almeno atto di arresto procedimentale, immediatamente lesivo dell’interesse legittimo dell’impresa. L’atto manifestava una determinazione conclusiva circa l’improcedibilità dell’istanza, precludeva il prosieguo del procedimento e doveva pertanto essere impugnato entro sessanta giorni dalla conoscenza. Poiché l’impresa non lo aveva tempestivamente impugnato e aveva agito davanti al giudice ordinario quando il termine era già decorso, il provvedimento si era consolidato e non poteva essere contestato successivamente. Il TAR ha comunque esaminato anche la questione sostanziale, ritenendo infondata la tesi del riconoscimento di debito: il calcolo della compensazione e il certificato di regolare esecuzione sono atti tecnici, interni e preparatori, privi di efficacia vincolante esterna e inidonei a impegnare finanziariamente il Comune. L’obbligazione di pagamento sarebbe sorta soltanto con un provvedimento finale espresso dell’organo competente, recante approvazione dei conteggi, impegno di spesa e liquidazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile, con condanna dell’impresa alle spese di lite per complessivi € 2.385,10.
Norme richiamate
art. 1-septies d.l. 73/2021
Disciplina il meccanismo di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici; la pretesa dell’impresa era soggetta al procedimento amministrativo conclusosi, secondo il TAR, con l’atto di arresto non tempestivamente impugnato.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di carenza di motivazione; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di irricevibilità.
art. 1988 c.c.
La dichiarazione di riconoscimento del debito non è stata ritenuta configurabile negli atti tecnici della Direzione Lavori e nel certificato di regolare esecuzione, privi di efficacia negoziale e di idoneità a impegnare finanziariamente l’ente.
art. 4, comma 9, d.m. 55/2014
Richiamato per la riduzione del compenso professionale nella liquidazione delle spese di lite.
d.m. 147/2022
Richiamato quale modifica dei parametri forensi utilizzati per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Una nota amministrativa che, pur senza utilizzare formule sacramentali di rigetto, precluda concretamente il prosieguo del procedimento e il soddisfacimento della pretesa del privato costituisce un provvedimento immediatamente lesivo, o almeno un atto di arresto procedimentale, soggetto all’impugnazione entro il termine decadenziale.
- La mancata tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo immediatamente lesivo ne consolida gli effetti e impedisce di contestarlo successivamente mediante un’azione di accertamento o di condanna relativa alla medesima pretesa sostanziale.
- I calcoli della compensazione prezzi effettuati dalla Direzione Lavori e il certificato di regolare esecuzione hanno natura tecnica, interna e preparatoria; non costituiscono, di per sé, un riconoscimento di debito né impegnano finanziariamente la stazione appaltante.
- L’obbligazione di pagamento a carico di un ente pubblico per una compensazione contrattuale sorge soltanto a seguito di un provvedimento finale dell’organo competente che approvi i conteggi, disponga l’impegno di spesa e provveda alla liquidazione.
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