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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17534/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva rispetto a più sentenze esecutive consolidate per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare (per lo piu' falsita'). Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale ha rigettato la richiesta con affermazioni generiche, senza esaminare gli indici rivelatori dell'unicita' del disegno criminoso (omogeneita' delle violazioni e del bene protetto, contiguita' spazio-temporale, causali, modalita' della condotta, sistematicita' e programmazione) e senza valutare la possibilita' di unificazioni parziali per gruppi di reati contigui nel tempo (es. sentenze del 3/11/2009 e del 30/03/2019), come dedotto a verbale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione apparente e laconicita' dell'ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha svolto l'analisi degli indici necessari per valutare la continuazione e non ha considerato la possibilita' di unificazione parziale di gruppi di reati commessi in epoca contigua. Ha inoltre richiamato il principio che la continuazione puo' essere riconosciuta anche per reati eterogenei e che, pur in presenza di un arco temporale ampio, il giudice deve verificare se esistono gruppi di reati contigui suscettibili di unificazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione tra reati; la Corte ricorda che il riconoscimento in sede esecutiva richiede verifica puntuale degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso e che puo' applicarsi anche ai reati eterogenei

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'esecuzione delle sentenze e i poteri del giudice dell'esecuzione; richiamata in relazione alla dedotta violazione procedurale e al vizio di motivazione del provvedimento impugnato

  • Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo (Rv. 270074)

    Giurisprudenza richiamata per l'esigenza di un approfondimento degli indici di continuazione e per il principio che la presenza di qualche indice non basta se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea

  • Sez. 1, n. 7381/19 del 12/11/2018, Zupponi (Rv. 276387)

    Giurisprudenza che precisa l'obbligo del giudice di verificare, anche in presenza di un arco temporale elevato, l'esistenza di gruppi di reati commessi in epoca contigua e di valutare la continuazione parziale quando l'interessato l'ha dedotta e allegato gli indici

  • Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione all'obbligo di rinnovare il giudizio dinanzi a diverso magistrato in caso di annullamento per vizio procedurale o motivazionale

Massime di principio

  • La domanda di riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede che il richiedente indichi e documenti gli indici concreti del medesimo disegno criminoso (omogeneita' dei reati o del bene giuridico protetto, contiguita' spazio-temporale, modalita' della condotta, causali, sistematicita')
  • La continuazione puo' essere riconosciuta anche per reati eterogenei; l'eterogeneita' delle norme violate non esclude automaticamente l'applicazione della continuazione
  • Un arco temporale complessivamente lungo non esonera il giudice dall'analisi: occorre valutare se all'interno di quell'arco sussistano gruppi di reati commessi in epoca contigua suscettibili di unificazione parziale
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente il rigetto della domanda, confrontandosi con i fatti e gli indici allegati; motivazione sommaria o puramente formale e' insufficiente e puo' determinare annullamento
  • L'onere probatorio e' del richiedente nel senso di enucleare i gruppi di reati e gli indici della continuazione parziale quando si deduce tale ipotesi
  • In caso di annullamento per carenza motivazionale il nuovo giudizio deve essere affidato a diverso magistrato, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale

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