Sentenza n. 370/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: del silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, c. 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 30 settembre 2025 e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente ordine di esibizione a carico dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, c. 4, c.p.a., e di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con la suddetta istanza rimasta inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi del 30 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata il 30 settembre 2025, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso e l’ordine di esibizione della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dichiarato di avere accolto l’istanza di accesso; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’accoglimento dell’istanza da parte dell’amministrazione aveva soddisfatto integralmente la pretesa fatta valere in giudizio. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’accesso era stato accordato dopo la notificazione del ricorso introduttivo. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È richiamato nella domanda giudiziale quale fondamento dell’ordine di esibizione della documentazione richiesta.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-diniego su un’istanza di accesso, l’amministrazione accoglie integralmente la richiesta e soddisfa la pretesa azionata.
- Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa di accesso dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, con loro imputazione all’amministrazione che ha reso necessario il giudizio.
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