Sentenza n. 2565/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del 4 dicembre 2024 - prot. -OMISSIS- - predisposto dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore -OMISSIS- -OMISSIS-” di -OMISSIS- e trasmesso con mail del 18 dicembre 2024, nella parte in cui concede all’alunno -OMISSIS-n. 9 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico 2024/2025; B) ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ambito Territoriale Provinciale di Roma hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola; C) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, di data e protocollo sconosciuti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali lesivo dell’interesse del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 4 dicembre 2024, nella parte in cui assegnava allo studente 9 ore settimanali di sostegno, nonché gli eventuali atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI relativo all’anno scolastico 2024/2025, deducendo la violazione della legge n. 104/1992 e l’eccesso di potere sotto più profili, in relazione all’assegnazione di sole 9 ore settimanali di sostegno a favore del figlio, affetto da handicap grave. Hanno inoltre chiesto, in via cautelare, l’integrazione delle ore di sostegno e il risarcimento del danno, quantificato equitativamente in euro 500,00 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno integrale, dalla data di approvazione del PEI fino all’effettiva assegnazione del docente nella misura massima.
La decisione
Il giudice ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento del PEI e degli atti connessi, poiché, nelle more del giudizio e anche in esecuzione della tutela cautelare, al minore sono state assegnate 18 ore di sostegno e 6 ore di assistenza educativa, in misura superiore alle 9 ore originariamente previste. La dichiarazione in udienza del difensore circa il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa ha imposto, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità senza esame nel merito. La domanda risarcitoria è stata invece rigettata, perché non è stato dimostrato il danno risarcibile: l’istituto scolastico si era prontamente attivato, in relazione alle risorse disponibili e ai bisogni generali, per assegnare le ore di sostegno e di assistenza educativa necessarie a coprire l’attività scolastica. Le spese sono state poste a carico del Ministero in ragione della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza delle censure e la successiva integrazione dell’orario di sostegno.
Norme richiamate
legge n. 104/1992
La disciplina è stata invocata dai ricorrenti in relazione al diritto dello studente con disabilità grave a un adeguato sostegno scolastico; il giudice non ha definito nel merito la legittimità del PEI, avendo dichiarato improcedibile la domanda impugnatoria.
art. 30 c.p.a.
Rilevante quale base processuale della domanda risarcitoria, che è stata rigettata per mancata dimostrazione del danno.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione assegna allo studente con disabilità un numero di ore di sostegno superiore a quello previsto dall’atto impugnato, e il difensore dichiara il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decisione nel merito, in applicazione del principio dispositivo.
- La domanda risarcitoria proposta in relazione alla temporanea insufficienza del sostegno scolastico richiede la dimostrazione concreta del danno subito; la mera assegnazione iniziale di un numero di ore inferiore a quello successivamente riconosciuto non è sufficiente, di per sé, a fondare il risarcimento.
- La successiva integrazione delle ore di sostegno può giustificare la compensazione sostanziale a favore del ricorrente mediante la condanna dell’amministrazione alle spese di lite per soccombenza virtuale, anche quando la domanda impugnatoria sia divenuta improcedibile.
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