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Sentenza

Sentenza n. 10066/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del decreto della Regione Marche - Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022, comunicato via pec con nota del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati; - della nota 1407128|14/11/2022|R_MARCHE|GRM|SALU|P trasmessa dalla Regione Marche, Dipartimento Salute, in data 14 novembre 2022, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento “avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, nonché, per quanto occorrer possa, dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della Regione, ivi inclusi il “prospetto analitico degli importi di payback dovuti” e i relativi modelli CE; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022; tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella delibera di ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR n. 466 del 26 agosto 2019 e della successiva determina di rettifica n. 706 del 14 novembre 2022; determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; determina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; determina del Direttore Generale dell’INRCA di Ancona – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico n. 348 dell’11 settembre 2019).

Giustizia amministrativa202303704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Regione Marche di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, insieme agli atti ministeriali presupposti e agli atti istruttori e ricognitivi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto regionale di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti e connessi, deducendo diciassette motivi di ricorso relativi sia a vizi propri dei provvedimenti sia all'illegittimità della normativa primaria disciplinante il sistema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo e definitorio introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando il 25 per cento degli importi originariamente addebitati. La Regione Marche ha prodotto il provvedimento con cui ha accertato l'avvenuto pagamento nei termini di legge.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 stabilisce che, per le annualità 2015-2018, gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici sono assolti mediante il versamento alle Regioni del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative a tali importi; l'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano. Poiché il pagamento era stato effettuato e formalmente accertato dalla Regione, il giudizio non conservava più una concreta controversia da definire. Le spese di lite sono state compensate, come espressamente previsto dalla disposizione applicata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento assolve gli obblighi di payback per le annualità 2015-2018; l'integrale versamento estingue l'obbligazione e, una volta accertato dalla Regione, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È la disposizione richiamata quale fonte degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità oggetto della definizione.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano cui si riferisce la disciplina definitoria e rispetto ai quali la disposizione sopravvenuta produce la cessazione della materia del contendere.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni recanti obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

Massime di principio

  • Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina definitoria del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità.
  • Nei giudizi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback per le annualità 2015-2018, l'accertamento da parte della Regione o della Provincia autonoma dell'avvenuto pagamento della quota definitoria determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'applicazione della disciplina speciale di definizione del payback prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, le spese di lite devono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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