Sentenza n. 541/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo e dell’area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR e chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale di acquisizione, deducendo, in sostanza: l’erroneità del rilievo relativo all’inoppugnabilità dell’ordinanza di demolizione e del diniego di sanatoria, sostenendo che tali atti fossero incerti quanto alla consistenza dell’abuso e alla distanza dalla battigia, nonché carenti di istruttoria; la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; la violazione dell’art. 8, comma 1, della l.r. Sicilia n. 10/1991 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la mancata possibilità di presentare un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, con conseguente arresto dell’efficacia dell’ordine demolitorio; la violazione del principio di proporzionalità; l’omessa acquisizione del parere della commissione edilizia comunale ai sensi dell’art. 32 della l. n. 1150/1942. Le censure sono state riproposte senza una specifica critica all’iter argomentativo della sentenza impugnata.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello. Le censure relative alla consistenza dell’abuso, alla distanza dalla battigia, al diniego di sanatoria e all’ordine di demolizione sono state dichiarate inammissibili perché miravano a rimettere in discussione provvedimenti ormai consolidati: l’ordinanza di demolizione non era stata impugnata tempestivamente, mentre il diniego di sanatoria era stato contestato senza successo con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il giudice ha quindi confermato che l’ordinanza di acquisizione si fondava su presupposti ormai inoppugnabili. Le censure sulla comunicazione di avvio del procedimento e sulla proporzionalità sono state dichiarate inammissibili perché l’appello si limitava a riproporre gli argomenti svolti in primo grado, senza contestare specificamente le ragioni della sentenza del TAR, in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a.; l’appello costituisce infatti una revisio prioris instantiae e non un nuovo giudizio. Quanto alla mancata pronuncia del TAR sul motivo relativo al parere della commissione edilizia, il CGARS ha precisato che l’omessa pronuncia può essere sanata dal giudice d’appello mediante integrazione della motivazione o decisione nel merito e non costituisce, di per sé, un error in procedendo. Nel merito, la censura è stata comunque respinta: la disciplina applicata, ossia l’art. 15 della l. n. 10/1977, non richiede il parere della commissione edilizia per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata
L’appello deve contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado; il giudizio d’appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine previsto determina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale secondo il meccanismo legale richiamato dal giudice; l’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura ricognitiva e non costitutiva dell’effetto traslativo.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità successiva all’ordine di demolizione non incide di per sé sulla legittimità dell’ordine, potendo determinarne soltanto una temporanea inefficacia fino alla decisione sull’istanza o alla formazione del silenzio-rigetto.
art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1986
La realizzazione dell’immobile entro la fascia di 150 metri dalla battigia è stata ricondotta a un regime di inedificabilità assoluta, posto a fondamento del diniego di sanatoria e dell’azione repressiva.
art. 8, comma 1, l.r. Sicilia n. 10/1991
La disposizione è stata invocata dagli appellanti in relazione all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità dell’appello.
art. 15 l. n. 10/1977
La norma disciplina l’ordine di demolizione delle opere eseguite in assenza o totale difformità dal titolo e, in caso di mancata esecuzione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area di sedime mediante ordinanza idonea alla trascrizione e all’immissione in possesso; non richiede il previo parere della commissione edilizia comunale.
art. 32 l. n. 1150/1942
La disposizione è stata invocata per sostenere la necessità del parere della commissione edilizia comunale, ma il giudice ha ritenuto la censura non pertinente alla fattispecie disciplinata dall’art. 15 l. n. 10/1977.
artt. 24 e 111 Cost.
Le disposizioni sono state richiamate dagli appellanti in relazione alle contestazioni sull’accertamento della consistenza dell’abuso, ma le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili perché dirette contro provvedimenti ormai consolidati.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello, la mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, senza una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, è inammissibile ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.; l’appello deve consentire al giudice di individuare con chiarezza l’errore attribuito al primo giudice.
- Le censure rivolte contro un’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non possono essere utilizzate per rimettere in discussione la legittimità dell’ordine di demolizione o del diniego di sanatoria che ne costituiscono i presupposti, quando tali provvedimenti siano divenuti inoppugnabili o siano stati definitivamente respinti in sede di impugnazione.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione opera secondo il meccanismo previsto dalla legge e l’atto comunale ha funzione ricognitiva e attuativa dell’effetto acquisitivo; la successiva contestazione dei presupposti dell’abuso non è ammissibile se questi derivano da provvedimenti ormai consolidati.
- L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non determina necessariamente un error in procedendo invalidante, poiché il giudice d’appello può integrare la motivazione della sentenza o decidere direttamente la questione non esaminata.
- Nell’acquisizione gratuita prevista dall’art. 15 della l. n. 10/1977 per opere eseguite in assenza o totale difformità dal titolo edilizio, non è necessario il previo parere della commissione edilizia comunale, ove tale adempimento non sia previsto dalla disciplina applicabile.
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