Cassazione Penale, Sentenza n. 184/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, principalmente, l'estinzione per prescrizione dei reati ascritti al "capo A" (associazione per delinquere e reati-fine come truffa, falsità e sostituzione di persona), nonché vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (Lomuscio). Calvi ha censurato la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 25/07/1998 n.286 (sostanziale differenza tra ingresso e permanenza) e ha invocato la prescrizione consequentemente. Il PM in Cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello limitatamente ai reati-fine del capo A) per intervenuta prescrizione e la rideterminazione delle pene per gli altri capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla prescrizione dei reati ascritti al capo A) per Lomuscio, Gentile e Decorato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati del capo A) (estinti per prescrizione) e ha esteso l'effetto anche agli altri imputati secondo l'art. 587 c.1 c.p.p. Per Lomuscio la sentenza è stata annullata solo in relazione al capo A), mentre è stata confermata la responsabilità per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 3); per questo reato la pena residua di Lomuscio è stata rideterminata in 5 anni di reclusione e Euro 30.000 di multa. I motivi di Lomuscio sulle attenuanti generiche sono stati dichiarati inammissibili perché attengono a valutazioni di merito non manifestamente illogiche. Il ricorso di Calvi è stato dichiarato inammissibile come infondato; per l'inammissibilità gli sono state attribuite spese e un contributo alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
artt. 477-482, 485, 494, 640 cod. pen.
Rilevano come i reati-fine (truffa, falsità, sostituzione di persona ecc.) sono reati istantanei puniti con pene inferiori a sei anni; perciò il termine prescrizionale massimo applicabile (secondo la disciplina vigente al tempo) era già maturato per le condotte commesse entro il 13/09/2010.
art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che sanziona il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella versione più grave richiamata: la Corte rileva che il termine prescrizionale minimo per tale fattispecie è di 15 anni, dunque non estinto.
art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamata dalla difesa di Calvi come fattispecie meno grave nel caso di assenza di prova dell'ingresso; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione perché gli elementi probatori indicavano che gli stranieri erano fuori dall'Italia al momento della predisposizione della documentazione falsificata.
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Usato per estendere gli effetti dell'annullamento ai coimputati quando l'annullamento riguarda capi comuni dell'imputazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in tema di circostanze attenuanti generiche: la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti è rimessa alla sua discrezionalità e sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o illogica.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato come criterio interpretativo collegato all'apprezzamento, da parte del giudice di merito, degli elementi per concedere o escludere le attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre al ricorrente inammissibile l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende (nella specie Euro 3.000,00).
ad. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione, come disposto nel rito.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado, sulla base degli elementi probatori, individua una data certa di cessazione della condotta associativa ("chiude" il periodo temporale), tale data vale ai fini della decorrenza della prescrizione e non può essere ignorata in appello senza motivazione adeguata.
- I reati istantanei (es. truffa, falsità, sostituzione di persona) fanno decorrere la prescrizione dalla data del fatto; pertanto, se il termine prescrizionale massimo è già maturato (anche computando sospensioni), la declaratoria di estinzione per prescrizione è dovuta.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. differenza tra favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza) richiede elementi probatori specifici: in assenza di prova favorevole all'imputato la Corte non è tenuta a riqualificare la fattispecie in senso più favorevole.
- Le valutazioni del giudice di merito sulle circostanze attenuanti generiche sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o illogica; la discrezionalità di merito permette al giudice di privilegiare anche un solo elemento ritenuto preponderante.
- Quando un ricorso è meramente confutativo (ripropone valutazioni probatorie già esaminate e non dimostra vizi di logica o diritto), la Corte può dichiararne l'inammissibilità e irrogare le spese procedurali e contributi pecuniari a carico del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 48/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 49/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →