Cassazione Penale, Sentenza n. 38425/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché deduceva questioni non portate in gravame dall'appello (i capi "1","2","3","4" non erano stati impugnati in appello, che aveva invece contestato i capi "5","6","7","8"); le censure tentavano una rivalutazione di merito dei fatti, vietata in Cassazione; la doglianza sulla quantificazione della pena è risultata generica e priva di specifiche richieste e argomentazioni in contrasto con la motivazione dettagliata resa dal giudice di appello. Sono richiamati i limiti del sindacato di legittimità e il divieto di introdurre nuovi profili non trattati nel gravame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione in base al principio affermato con Corte cost. n. 186 del 2000. In sintesi: rigetto per inammissibilità e condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità delle impugnazioni; l'inosservanza può rendere inammissibile un motivo che non formi oggetto autonomo e specifico di richiesta.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando le censure eccedono i limiti del sindacato di legittimità o sono generiche.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso proposto con colpa.
Corte cost. n. 186 del 2000
Principio richiamato per valutare la possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione e giustificare la sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017)
Richiama il principio secondo cui non sono deducibili questioni in Cassazione che non siano state oggetto di motivi di gravame in appello, per evitare l'annullamento per vizio di motivazione sottratto alla cognizione del giudice d'appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020)
Sottolinea il divieto per la Cassazione di rivedere la valutazione degli elementi di fatto operata dal giudice del merito o di adottare autonomi parametri di ricostruzione non utilizzati dal giudice di merito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023)
Conferma l'inammissibilità per difetto di specificità dell'impugnazione quando non è dedotta una richiesta autonoma e puntuale su un punto della decisione.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono dedurre questioni che non siano state oggetto dell'appello: chi impugna deve aver effettivamente contestato in appello i profili che intende portare in cassazione.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: le censure devono limitarsi al controllo di legittimità, verificando coerenza logica e diritto applicato, non riformulando i fatti.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena devono essere specifiche e corredate da un articolato ragionamento e da precise richieste; argomentazioni generiche sono inammissibili.
- È necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata: mancare nel farlo espone al rigetto per carenza di motivazione del ricorso.
- Esiste un rischio concreto di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) se il ricorso appare proposto con colpa o manifestamente infondato; pertanto l'impugnazione deve essere attentamente valutata prima della proposizione.
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